Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30041/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato è stato condannato dal Giudice di Pace di Rimini per la violazione dell'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998 (inottemperanza a provvedimenti di allontanamento) con multa di 15.000 euro. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione di legge e omessa motivazione per non avere il giudice riconosciuto la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, rilevando la sua lunga presenza in Italia, l'assenza di precedenti e la richiesta (poi concessa) di protezione internazionale; (2) errata qualificazione del reato, sostenendo che la seconda inottemperanza fosse mera reiterazione/continuazione dell'inosservanza originaria (art. 81 c.p.) o, comunque, riconducibile alla fattispecie meno grave prevista dal comma 5-ter, poiché entrambi gli ordini sarebbero stati adottati dallo stesso Questore; aveva inoltre chiesto riconoscimento della continuazione, applicazione del minimo ed estensione della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse implicitamente respinto la richiesta di applicazione della causa di non procedibilità per particolare tenuità, motivando con la reiterata inottemperanza ai molteplici provvedimenti di allontanamento e con il fatto che la domanda di protezione internazionale era stata presentata oltre quattro anni dopo l'ingresso illegale, escludendo così la minima offensività e l'occasionalità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la corretta qualificazione ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998, rilevando che il secondo ordine (15/02/2022) era fondato su una rinnovata decisione prefettizia del 1/04/2021 e quindi la fattispecie più grave è applicabile; ha respinto l'argomento che i provvedimenti dovessero provenire da Autorità diverse. Le richieste sul trattamento sanzionatorio in cassazione non sono esaminabili come motivi di ricorso. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La norma sanziona l'inottemperanza agli ordini di allontanamento, prevedendo una fattispecie più grave (comma 5-quater) quando sia presente una reiterazione dell'inottemperanza rispetto a precedenti provvedimenti; la Corte interpreta che la maggior gravità si applica anche se i provvedimenti sono stati adottati dal medesimo Questore, purché il secondo ordine sia fondato su una rinnovata decisione amministrativa.

  • art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Disposizione relativa alla competenza del giudice di pace e alla causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ritiene che la mancata motivazione espressa sul punto non è censurabile se il rigetto risulta dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza di merito; inoltre la particolare tenuità è esclusa quando manca la minima offensività e l'occasionalità del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma che indica i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di legge, omessa o insufficiente motivazione); i motivi del ricorrente sono formulati richiamando queste lettere, ma la Corte ha ritenuto infondati i rilievi.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla fattispecie per condannare il ricorrente alle spese.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato dalla difesa in ordine alla ipotesi di continuazione tra le inottemperanze; la Corte ha escluso che si tratti di una mera continuazione, ritenendo che i provvedimenti successivi, fondati su nuova decisione amministrativa, integrino una fattispecie autonoma più grave.

Massime di principio

  • La causa di esclusione per particolare tenuità richiede la prova della minima offensività e dell'occasionalità: la presentazione tardiva di una domanda di protezione internazionale, così come la reiterazione di condotte di inottemperanza, possono rendere inapplicabile tale causa.
  • La Corte può ritenersi astenuta dal rispondere espressamente a ogni specifica deduzione se il rigetto è desumibile dalla motivazione complessiva: la mancata menzione puntuale di un'eccezione non è automaticamente vizio se la sentenza nel suo insieme dimostra il rigetto.
  • La riqualificazione del reato come più grave per reiterazione (art.14, comma 5-quater) può essere operata anche quando i provvedimenti di allontanamento provengano dall'organo medesimo: ciò che conta è la rinnovata decisione amministrativa e la reiterazione della condotta, non l'identità del firmatario.
  • La tesi difensiva che configura la seconda inottemperanza come mera nuova notifica del primo provvedimento o come unico fatto da riqualificare per continuazione deve dimostrare l'indissolubile collegamento giuridico tra i provvedimenti; se il secondo ordine si fonda su un atto amministrativo autonomo, costituisce fenomeno distinto.
  • In Cassazione non sono esaminabili richieste meramente afferenti il trattamento sanzionatorio (es. riconoscimento della continuazione ai fini della pena, applicazione del minimo, concessione della sospensione condizionale) se formulate come questioni di fatto o di merito non rilevabili in sede di legittimità.
  • Per prospettare un motivo efficace in Cassazione è necessario inquadrare le doglianze come violazioni di legge o carenze di motivazione rilevabili in diritto; la mera divergenza di valutazione sulla consistenza probatoria o sulla valutazione del fatto difficilmente supera il filtro di ammissibilità e di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.