Sentenza del 28/02/2017 n. 5180 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi relativi alla vendita dei quattro appartamenti. La CTR Lombardia, riformando la decisione favorevole alla società della CTP di Pavia, aveva ritenuto provati i maggiori ricavi applicando ai metri quadrati abitativi il valore di 1.350 euro/mq, ottenuto mediando i valori di mercato indicati da un'associazione locale di mediatori per il semicentro e la periferia. In cassazione la società ha contestato, con il primo motivo, l'uso di tali valori come unica base della prova presuntiva; con il secondo ha formulato un ulteriore motivo, rimasto assorbito; con il terzo ha lamentato la mancata dichiarazione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 31 gennaio 2017 depositata il 28 febbraio 2017, ha respinto il terzo motivo: poiché la CTR non si era pronunciata sull'eccezione di nullità, la società avrebbe dovuto denunciare l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., indicando inoltre dove e quando l'eccezione e l'avviso erano stati prodotti e riportandone il contenuto, nel rispetto dell'autosufficienza del ricorso. Ha accolto il primo motivo, perché, senza conoscere il metodo o i criteri adottati dall'associazione per stimare i prezzi medi, non era possibile verificarne la forza presuntiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti e per la regolazione delle spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
in assoluta mancanza di spiegazione del metodo o dei criteri utilizzati dalla associazione per stimare i prezzi medi di mercato - non è possibile verificare la forza presuntiva degli stessi.
I valori medi di mercato possono concorrere a fondare una prova presuntiva dei maggiori ricavi, ma la loro attendibilità e forza probatoria devono poter essere verificate: occorre conoscere il metodo o i criteri con cui sono stati determinati.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
in assoluta mancanza di spiegazione del metodo o dei criteri utilizzati dalla associazione per stimare i prezzi medi di mercato - non è possibile verificare la forza presuntiva degli stessi.
Nell'accertamento IVA, la presunzione basata su valori medi di mercato non è valutabile se non sono esplicitati i criteri che li hanno prodotti; il mero dato medio, privo di metodo verificabile, non basta a dimostrarne la forza presuntiva.
Codice di procedura civile, art. 112
la contribuente avrebbe dovuto denunciare la decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, avendo altresì cura di evitare la mancanza di autosufficienza precisando di aver proposto l'eccezione in ricorso, di averla eventualmente reiterata in secondo grado e trascrivendo l'avviso e indicando il tempo e il luogo processuali della sua produzione
Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi su un'eccezione, la censura in cassazione va formulata come violazione dell'obbligo di pronuncia; il ricorrente deve anche documentare, in modo autosufficiente, la proposizione e la riproposizione dell'eccezione e la collocazione processuale dell'atto rilevante.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
la contribuente avrebbe dovuto denunciare la decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, avendo altresì cura di evitare la mancanza di autosufficienza precisando di aver proposto l'eccezione in ricorso, di averla eventualmente reiterata in secondo grado e trascrivendo l'avviso e indicando il tempo e il luogo processuali della sua produzione
L'omessa pronuncia su un'eccezione va fatta valere in cassazione con il motivo relativo alla nullità della sentenza per error in procedendo, indicando gli atti e i passaggi processuali necessari a verificare la censura.
Massime di principio
- Un accertamento fondato su valori medi immobiliari non è automaticamente attendibile: l'amministrazione deve rendere conoscibili i metodi e i criteri con cui i valori sono stati elaborati, così che il giudice possa verificarne la rilevanza probatoria nel caso concreto.
- La mancata pronuncia del giudice su un'eccezione non si contesta semplicemente riproponendo nel ricorso per cassazione la ragione di merito: occorre dedurre l'omessa pronuncia e indicare con precisione, nel rispetto dell'autosufficienza, quando e dove l'eccezione è stata proposta o riproposta e dove si trova l'atto pertinente.
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