Cassazione Penale, Ordinanza n. 21246/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva negato il permesso premio, deducendo due motivi, entrambi ritenuti dalla Corte non superare il preliminare vaglio di ammissibilità. Il nucleo della censura era la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, ord. pen., come modificato nel 2022, nella parte in cui prevede che i permessi premio possano essere concessi al detenuto o internato sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. solo dopo la revoca o la mancata proroga di tale regime. La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e ha affermato che, correttamente, il giudice di merito non aveva svolto ulteriori valutazioni sui presupposti del permesso premio, poiché la domanda era da dichiararsi inammissibile in ragione della persistente sottoposizione al regime differenziato. La disciplina sopravvenuta si applica anche ai permessi premio in base al principio tempus regit actum, trattandosi di istituto che non trasforma la natura della pena eseguita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, ord. pen. e ha affermato che, essendo il ricorrente ancora sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis ord. pen., la domanda di permesso premio era comunque inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354
i permessi premio possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis ord. pen. solo dopo che il provvedimento applicativo di tale regime sia stato revocato o non prorogato
La previsione è ritenuta costituzionalmente legittima e comporta l'inammissibilità della domanda di permesso premio quando il detenuto sia ancora sottoposto al regime differenziato.
Il regime speciale presuppone l'attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali ed è incompatibile, durante la sua vigenza, con l'accesso ai benefici penitenziari.
La Corte richiama il criterio del 'sicuro ravvedimento' per evidenziare l'incompatibilità tra regime 41-bis e concessione di benefici penitenziari.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa.
artt. 3, 13 e 27 Cost.
Parametri costituzionali invocati dal ricorrente per contestare la disciplina, ma ritenuti non violati.
Massime di principio
- La disciplina che subordina la concessione dei permessi premio alla previa revoca o mancata proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen. è manifestamente infondata sotto il profilo costituzionale, poiché coerente con la struttura e la finalità del regime speciale.
- Quando il detenuto è ancora sottoposto al regime differenziato, la domanda di permesso premio deve essere dichiarata inammissibile senza ulteriori valutazioni sul merito dei presupposti del beneficio.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina dei permessi premio rileva il principio tempus regit actum, poiché l'istituto non incide sulla natura della pena da eseguire.
- La persistente sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. è incompatibile con una valutazione di sicuro ravvedimento e con l'accesso ai benefici penitenziari.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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