Cassazione Civile, Ordinanza n. 22956/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un danno da grandine subito da un'autovettura di proprietà di un terzo, il quale avrebbe ceduto il diritto all'indennizzo assicurativo alla carrozzeria che aveva eseguito la riparazione del veicolo. La carrozzeria, ritenendo di essere divenuta titolare del credito per cessione, chiedeva alla compagnia assicurativa il pagamento dell'indennizzo; la compagnia rifiutava. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo nulla la cessione del credito per indeterminatezza dell'oggetto, perché il credito ceduto non era identificabile con sufficiente precisione. In ricorso per cassazione la società cessionaria deduceva violazione degli artt. 1260, 1350, 1367, 1368, 1322 e 2729 c.c., sostenendo che il contratto di cessione sarebbe valido anche quando l'oggetto non sia determinato in modo espresso ma sia comunque determinabile per relationem o mediante criteri desumibili dall'atto e da elementi esterni; affermava che l'atto conteneva gli elementi essenziali per individuare il credito ceduto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non aveva riportato compiutamente il contenuto dell'atto di cessione e che le doglianze si risolvevano nel tentativo di censurare un accertamento di fatto del giudice di merito sull'individuazione del contenuto contrattuale. Inoltre ha osservato che, anche considerando le indicazioni richiamate, esse erano generiche e contraddittorie: si faceva riferimento a una polizza per danni da circolazione e al credito verso il responsabile del sinistro e la sua assicurazione, ma la domanda riguardava un danno da grandine; mancava quindi un'indicazione univoca del singolo rapporto e dell'evento assicurato. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente sulla cessione del credito; la Corte non entra nel merito della regola astratta, ma rileva che la censura è inammissibile perché non confronta adeguatamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito
richiamato dal ricorrente a sostegno della forma e contenuto dell'atto di cessione; non viene svolta una specifica interpretazione nel merito
richiamato come criterio ermeneutico per sostenere la validità del contratto; la Corte non modifica l'interpretazione del giudice di merito
richiamato come criterio di interpretazione contrattuale; non viene ritenuto decisivo nel caso
richiamato per la libertà negoziale e la validità del contratto; la Corte osserva che l'atto doveva comunque consentire l'individuazione del credito ceduto
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non utilizza presunzioni per colmare la genericità dell'atto
richiamato nel testo per indicare che l'appello è stato dichiarato inammissibile in limine
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La validità della cessione di credito richiede che il credito sia determinato o comunque determinabile in modo univoco; non bastano formule generiche o riferimenti compatibili con una pluralità di rapporti.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del contenuto dell'atto quando la censura non si confronta specificamente con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione della determinabilità per relationem deve indicare criteri concreti e coerenti che consentano di individuare il credito ceduto; in mancanza, la cessione può essere ritenuta inefficace o nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
- Quando il testo dell'atto contiene indicazioni contraddittorie rispetto al credito azionato in giudizio, la genericità dell'oggetto non può essere superata mediante interpretazioni astratte o meramente assertive.
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