Cassazione Civile, Ordinanza n. 19840/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società e l'ha condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. È rimasta ferma la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la subordinazione del rapporto di lavoro della docente e liquidato le differenze retributive.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente di scuola professionale, inizialmente respinta in primo grado e poi accolta in appello, volta a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo ottobre 2005-agosto 2009, con inquadramento nel V livello del CCNL Aninsei/Assoscuola e pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva valorizzato l'inserimento stabile nella struttura scolastica, il vincolo di orario, l'obbligo di presenza e di preventiva autorizzazione per assentarsi, nonché altri indici complementari della subordinazione, ritenendo non decisivo il nomen iuris di prestazione occasionale e la ricevuta sottoscritta dalla lavoratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di verificare il controllo intrinseco e il potere direttivo del datore di lavoro; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2735 c.c. per non avere attribuito valore confessorio alla ricevuta del 30.12.2005 con ritenuta d'acconto; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2094, 2697 e 2729 c.c. per non avere considerato la ricevuta come presunzione grave, precisa e concordante; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2094 e 2697 c.c. per avere trascurato l'elemento dell'eterodirezione e per avere mal valutato le prove sul vincolo di orario, coordinamento e assenza di provvedimenti disciplinari; 5) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per i conteggi alternativi depositati su invito della Corte, includenti voci non indicate dalla stessa. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di merito, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se sia stato erroneamente ripartito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove, e che la qualificazione del rapporto è sindacabile solo quanto alla scelta dei criteri giuridici, mentre l'apprezzamento degli indici fattuali resta di merito. Il quinto motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la società non aveva contestato in appello i conteggi alternativi né li aveva trascritti o localizzati adeguatamente nel ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la nozione di lavoro subordinato; la qualificazione del rapporto dipende dalla concreta valutazione degli indici fattuali, non dal solo nomen iuris.
richiamato come parametro contrapposto al lavoro subordinato, ai fini della distinzione con il lavoro autonomo.
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si censuri la valutazione delle prove.
richiamato in relazione al dedotto malgoverno delle prove; la censura è inammissibile se mira a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
la violazione è configurabile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, prove legali disattese o valutazione come piena prova di elementi soggetti a prudente apprezzamento.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore confessorio della ricevuta, ma la Corte non ha accolto tale impostazione.
richiamato dalla ricorrente per attribuire alla ricevuta valore di presunzione grave, precisa e concordante, censura non accolta.
richiamato per il quinto motivo, che è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e mancata deduzione nei gradi di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato per il principio di specificità del ricorso per cassazione e per l'onere di localizzare e trascrivere gli atti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato a presidio dell'onere di deposito e individuazione degli atti su cui il ricorso si fonda.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito o erroneamente distribuito l'onere probatorio; non è invece utilizzabile per contestare la mera valutazione delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sussiste solo in casi specifici di uso di prove non dedotte, di ricorso alla scienza privata, di disconoscimento di prove legali o di attribuzione di piena prova a elementi che richiedono valutazione discrezionale; non consente una nuova lettura del materiale istruttorio.
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è censurabile in cassazione solo quanto ai criteri giuridici adottati; l'accertamento concreto degli indici fattuali è apprezzamento di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio giuridico o motivazionale.
- Nel rapporto di insegnamento presso istituti privati, l'eterodirezione può risultare attenuata e la subordinazione può essere ricostruita attraverso una valutazione complessiva di indici sussidiari, quali inserimento nell'organizzazione, vincolo di orario, obbligo di presenza, coordinamento con la struttura e continuità della prestazione.
- Il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto e la formale qualificazione documentale del compenso non sono decisivi se risultano contrastanti con le concrete modalità di svolgimento della prestazione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità: è necessario indicare puntualmente gli atti e trascrivere i contenuti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
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