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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19840/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società e l'ha condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. È rimasta ferma la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la subordinazione del rapporto di lavoro della docente e liquidato le differenze retributive.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente di scuola professionale, inizialmente respinta in primo grado e poi accolta in appello, volta a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo ottobre 2005-agosto 2009, con inquadramento nel V livello del CCNL Aninsei/Assoscuola e pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva valorizzato l'inserimento stabile nella struttura scolastica, il vincolo di orario, l'obbligo di presenza e di preventiva autorizzazione per assentarsi, nonché altri indici complementari della subordinazione, ritenendo non decisivo il nomen iuris di prestazione occasionale e la ricevuta sottoscritta dalla lavoratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di verificare il controllo intrinseco e il potere direttivo del datore di lavoro; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2735 c.c. per non avere attribuito valore confessorio alla ricevuta del 30.12.2005 con ritenuta d'acconto; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2094, 2697 e 2729 c.c. per non avere considerato la ricevuta come presunzione grave, precisa e concordante; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2094 e 2697 c.c. per avere trascurato l'elemento dell'eterodirezione e per avere mal valutato le prove sul vincolo di orario, coordinamento e assenza di provvedimenti disciplinari; 5) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per i conteggi alternativi depositati su invito della Corte, includenti voci non indicate dalla stessa. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di merito, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se sia stato erroneamente ripartito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove, e che la qualificazione del rapporto è sindacabile solo quanto alla scelta dei criteri giuridici, mentre l'apprezzamento degli indici fattuali resta di merito. Il quinto motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la società non aveva contestato in appello i conteggi alternativi né li aveva trascritti o localizzati adeguatamente nel ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la nozione di lavoro subordinato; la qualificazione del rapporto dipende dalla concreta valutazione degli indici fattuali, non dal solo nomen iuris.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato come parametro contrapposto al lavoro subordinato, ai fini della distinzione con il lavoro autonomo.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si censuri la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto malgoverno delle prove; la censura è inammissibile se mira a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, prove legali disattese o valutazione come piena prova di elementi soggetti a prudente apprezzamento.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore confessorio della ricevuta, ma la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per attribuire alla ricevuta valore di presunzione grave, precisa e concordante, censura non accolta.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il quinto motivo, che è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e mancata deduzione nei gradi di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il principio di specificità del ricorso per cassazione e per l'onere di localizzare e trascrivere gli atti rilevanti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato a presidio dell'onere di deposito e individuazione degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio con proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito o erroneamente distribuito l'onere probatorio; non è invece utilizzabile per contestare la mera valutazione delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sussiste solo in casi specifici di uso di prove non dedotte, di ricorso alla scienza privata, di disconoscimento di prove legali o di attribuzione di piena prova a elementi che richiedono valutazione discrezionale; non consente una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è censurabile in cassazione solo quanto ai criteri giuridici adottati; l'accertamento concreto degli indici fattuali è apprezzamento di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio giuridico o motivazionale.
  • Nel rapporto di insegnamento presso istituti privati, l'eterodirezione può risultare attenuata e la subordinazione può essere ricostruita attraverso una valutazione complessiva di indici sussidiari, quali inserimento nell'organizzazione, vincolo di orario, obbligo di presenza, coordinamento con la struttura e continuità della prestazione.
  • Il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto e la formale qualificazione documentale del compenso non sono decisivi se risultano contrastanti con le concrete modalità di svolgimento della prestazione.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità: è necessario indicare puntualmente gli atti e trascrivere i contenuti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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