Cassazione Penale, Ordinanza n. 26512/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, previa rideterminazione della pena, aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'unico motivo dedotto riguardava la concreta dosimetria della pena: il ricorrente contestava in sostanza la misura della sanzione irrogata, chiedendo una diversa valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che la pena era stata fissata in misura inferiore alla media edittale ed era stata rideterminata in conformità alla richiesta del Procuratore generale e della difesa, formalizzata mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e che in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena. Poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico sui criteri di determinazione della pena e aveva anche applicato una sanzione inferiore alla media edittale, la censura non poteva trovare accoglimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non specifica la condotta concreta, ma indica il titolo di reato oggetto del giudizio
disciplinano i criteri di esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena
richiamato quale base del concordato formalizzato tra Procuratore generale e difesa sulla rideterminazione della pena
prevede la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La determinazione concreta della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione di merito sulla mera congruità della sanzione.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando non evidenzi un vizio logico o giuridico della motivazione, ma si limiti a sollecitare una diversa quantificazione del trattamento sanzionatorio.
- La circostanza che la pena sia stata determinata in misura inferiore alla media edittale e in coerenza con una richiesta concorde delle parti costituisce indice di corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, salvo manifeste illogicità non ravvisate in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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