Cassazione Penale, Sentenza n. 06842/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania nella parte in cui dichiarava non doversi procedere per il reato di minaccia aggravata (art. 612, comma 2 c.p.) per presunta mancanza della condizione di procedibilità (querela), sostenendo che il capo di imputazione conteneva invece la descrizione materiale dell'aggravante (uso di un bastone e successivamente di un coltello) e richiamava espressamente il secondo comma dell'art. 612 c.p. (che rimanda all'art. 339 c.p.), sicché si trattava di reato procedibile d'ufficio. Denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 612 co.2 e 339 c.p. e vizi di motivazione per aver il giudice a quo ritenuto erroneamente contestata solo la minaccia semplice e non l'aggravante determinata dall'uso dell'arma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tempio Pausania, limitatamente al reato di cui all'art. 612 c.p., secondo comma. La Corte ha ritenuto che l'aggravante dell'uso dell'arma fosse legittimamente contestata in fatto (descrizione materiale dell'arma e del suo uso) e che, trattandosi di circostanza non valutativa ma materiale, la contestazione era sufficiente a garantire il diritto di difesa. Ha altresì rigettato l'argomento della difesa sul ne bis in idem collegato all'assoluzione per l'art. 4 L.110/1975, spiegando che l'assenza di responsabilità per la specifica contravvenzione non esclude che lo stesso fatto materiale concorrente possa assumere rilievo come aggravante del reato principale. La Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio in altra composizione.
Norme richiamate
Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339
La Corte ha ritenuto che il secondo comma di art. 612, richiamando l'art. 339, renda la minaccia commessa con le modalità ivi indicate procedibile d'ufficio; la contestazione dell'aggravante è ammissibile se la fattispecie materiale è sufficientemente descritta.
Indica modalità o forme che aggravano la minaccia; richiamato dal secondo comma dell'art. 612 e, se fatto oggetto di contestazione mediante descrizione materiale, rende il reato procedibile d'ufficio.
Norma sulla condizione di procedibilità (querela); il tribunale aveva ritenuto che per la minaccia semplice fosse necessaria la querela, ma la Corte ha precisato che l'aggravante descritta nel capo di imputazione rendeva il reato procedibile d'ufficio.
La sentenza di merito aveva assolto l'imputato per l'ipotesi di cui all'art. 4 L.110/1975 (porto o detenzione di arma), ma la Cassazione ha chiarito che l'assoluzione per la contravvenzione non impedisce che il medesimo fatto materiale sia valutato come aggravante di altro reato (resta assorbita nell'aggravante).
Definizione estesa di 'arma' (comprende anche armi improprie); la Corte ha richiamato che bastone e coltello rientrano nelle ipotesi di arma ai fini dell'aggravante.
art. 593 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata nella decisione per spiegare limiti dell'impugnazione: alcune sentenze di proscioglimento non sono appellabili dal PM, ma il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione ai sensi di legge.
art. 550 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare le categorie di reati per cui il PM non può appellare le sentenze di proscioglimento; la Cassazione spiega il regime delle impugnazioni e dei ricorsi per cassazione.
Norma che consente al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione anche contro sentenze inappellabili, includendo censure per vizi di motivazione; fondamento della legittimazione del ricorso in esame.
Richiama la posizione del Procuratore generale nel sistema delle impugnazioni penali; tematizzata nella decisione riguardo alla legittimazione ad impugnare.
art. 623 lett. d) cod. proc. pen.
Norma invocata per disporre il rinvio per nuovo giudizio in altra composizione a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata.
Sez. Un. n. 24906 del 18/04/2019 ("Sorge")
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo il quale la "contestazione in fatto" di un'aggravante è ammissibile quando la circostanza aggravante valorizzi comportamenti descritti nella loro materialità o mezzi/oggetti determinati; in tali casi la descrizione materiale nell'imputazione è sufficiente a garantire il diritto di difesa.
Altra giurisprudenza citata (Palumbo, Zarrillo)
Decisioni citate per sostenere che il rinvenimento o l'uso immediato di un oggetto atto ad offendere può non integrare autonomamente la contravvenzione dell'art. 4 L.110/1975 ma concorrere come aggravante del reato principale.
Massime di principio
- Se l'imputazione descrive materialmente l'uso di un oggetto atto ad offendere (es. bastone, coltello) nell'ambito della condotta minacciosa, l'aggravante dell'uso dell'arma può essere considerata 'contestata in fatto' e rende il reato procedibile d'ufficio anche se non è stata formalmente indicata la norma aggravante.
- Le circostanze aggravanti di natura materiale (mezzi, oggetti, modalità tecniche) non richiedono necessariamente una formulazione normativa esplicita nell'imputazione purché la descrizione fattuale sia chiara e sufficiente per il diritto di difesa; quelle di natura valutativa, invece, devono essere esposte espressamente.
- L'assoluzione o la non punibilità per una contravvenzione connessa (es. art. 4 L.110/1975) non impedisce necessariamente che lo stesso fatto materiale venga valutato come aggravante di un altro reato: la rilevanza penale può essere assorbita nell'aggravante del reato principale.
- Quando la parte pubblica ritiene che una sentenza di proscioglimento sia viziata da errore di diritto o di motivazione e la sentenza è inappellabile, è possibile ricorrere per cassazione (anche il Procuratore generale), con possibilità di censurare vizi di motivazione previsti dalla normativa sulla cassazione.
- In fase di formulazione dell'imputazione è preferibile indicare chiaramente, se rilevanti, sia le aggravanti materiali sia quelle valutative per evitare contestazioni sulla procedibilità o sul difetto di specificazione che possano poi incidere sul giudizio di merito.
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