Cassazione Civile, Ordinanza n. 20750/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione di sanzioni collegato a un provvedimento del tribunale ordinario. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese. In appello la contribuente aveva contestato solo il capo sulle spese, ma la commissione tributaria regionale aveva confermato la compensazione, ritenendo che l'annullamento in autotutela dell'atto da parte dell'ufficio, intervenuto durante la fase di reclamo ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, rendesse superfluo il successivo ricorso e giustificasse la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 15, 17-bis e 46 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c.: con il primo motivo ha sostenuto che le spese dovevano essere poste a carico dell'amministrazione perché il giudizio tributario inizia con la notifica del ricorso e non con il deposito, sicché l'annullamento in autotutela intervenuto dopo la notifica non poteva escludere il rimborso delle spese già sostenute per la fase iniziale; con il secondo ha contestato l'applicazione dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 e la compensazione automatica delle spese, sostenendo che l'annullamento in autotutela non rientrava nelle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie e che, essendo l'atto illegittimo sin dall'origine e l'autotutela intervenuta tardivamente, l'ufficio doveva sopportare le spese di lite. La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello, ma ha accolto il primo motivo, affermando che nelle ipotesi di annullamento dell'atto impositivo in sede di reclamo/autotutela la compensazione delle spese non è automatica e deve essere valutata alla luce della soccombenza virtuale e dell'eventuale illegittimità originaria dell'atto o della negligenza dell'amministrazione; nel caso concreto la sentenza impugnata aveva invece fondato la compensazione su un automatismo legato alla fase di reclamo, senza adeguata verifica delle ragioni che potessero giustificarla. La decisione di legittimità ha quindi cassato la sentenza limitatamente al regime delle spese e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per la loro liquidazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso e ha accolto il primo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la nuova regolazione delle spese di lite. La Corte ha escluso che la compensazione potesse essere disposta in modo automatico per il solo fatto che l'annullamento dell'atto era avvenuto in fase di reclamo, affermando che occorre una valutazione caso per caso della soccombenza virtuale e dell'eventuale illegittimità originaria dell'atto annullato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
È citato nel ricorso, ma dal testo della decisione non emerge una specifica interpretazione sostanziale della norma.
artt. 1, 2 e 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'art. 17-bis è letto come procedura di reclamo con funzione deflattiva del contenzioso tributario; il suo svolgimento non comporta automaticamente l'esclusione del diritto alle spese, che va valutato in concreto.
È richiamato nel primo motivo, ma la Corte non svolge una specifica interpretazione autonoma oltre al tema dell'interesse ad agire dopo l'annullamento dell'atto.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cessazione della materia del contendere si verifica anche per annullamento in autotutela dell'atto impugnato; il comma 3 non impone automaticamente la compensazione delle spese nelle ipotesi diverse dalle definizioni di legge, essendo necessaria la valutazione secondo i criteri generali sulle spese.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La regola generale è la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese; la compensazione è derogatoria e richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
La compensazione delle spese è possibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente; il testo richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul punto.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
È richiamato per la modifica dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, che ha previsto la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
È menzionato come intervento normativo sul testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Non è citata nel testo fornito.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione della fase iniziale delle spese professionali.
Corte cost. n. 274 del 2005
È richiamata per l'illegittimità costituzionale della previsione che imponeva la compensazione ope legis delle spese nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalle definizioni di legge.
Corte cost. n. 77 del 2018
È richiamata per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui limitava in modo eccessivo le ragioni legittimanti la compensazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento sopravvenuto dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, ma il regime delle spese non può essere ricondotto a un automatismo: il giudice deve verificare in concreto se l'annullamento dipenda da illegittimità originaria dell'atto o da negligenza dell'amministrazione.
- La compensazione delle spese nel processo tributario è eccezionale rispetto alla regola della soccombenza e richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; non può derivare solo dalla circostanza che l'atto sia stato annullato in sede di reclamo o autotutela.
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese va informato alla soccombenza virtuale, che costituisce declinazione del principio di causalità: occorre stabilire quale parte avrebbe verosimilmente sopportato la soccombenza se il giudizio fosse proseguito.
- Nelle ipotesi di annullamento in autotutela intervenuto dopo l'iniziativa giudiziale del contribuente, non è corretto escludere aprioristicamente il rimborso delle spese sostenute prima dell'annullamento; al contrario, occorre valutare se l'atto fosse originariamente illegittimo e se l'ufficio abbia tenuto un comportamento colposo.
- La fase di reclamo tributario ha finalità deflattiva, ma la sua funzione non comporta di per sé l'esonero dell'ente impositore dalle spese: la decisione sulle spese dipende dalle concrete ragioni dell'annullamento e dalla tempistica dell'intervento amministrativo.
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