Cassazione Civile, Ordinanza n. 17745/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Deduceva la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo di aver documentato, tramite attestato nominativo, la presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale. Lamentava inoltre che il Giudice di pace non avesse motivato sul divieto di espulsione nonostante la documentazione prodotta, indicativa del suo inserimento in Italia, quali estratto conto previdenziale INPS, contratto di locazione e carta d'identità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza richiamata, la presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale attribuisce in linea generale il diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale, salvo specifiche eccezioni; tuttavia, nel caso concreto, la domanda addotta non era idonea a precludere il provvedimento espulsivo. Al contempo, la Corte ha rilevato che il Giudice di pace non aveva esaminato la dedotta possibile operatività del divieto di espulsione ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, connesso al rispetto della vita privata e familiare, incorrendo in un vizio motivazionale rilevante come violazione di legge. L'ordinanza è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il divieto di espulsione può operare ove emergano ragioni inerenti alla tutela della vita privata e familiare; il giudice deve valutare la concreta allegazione di tali circostanze.
art. 29, lett. b), d.lgs. n. 25/2008
La reiterazione della domanda di protezione internazionale è ammessa solo se sorretta da elementi, anche probatori, non producibili senza colpa in precedenza.
La presentazione della domanda di protezione internazionale, anche se reiterata, attribuisce di regola al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza.
L'erronea intestazione del motivo di ricorso non comporta inammissibilità se dal contenuto della censura è chiaramente individuabile il vizio denunciato.
Richiamato indirettamente attraverso il vizio di motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di protezione internazionale attribuisce, in linea di principio, il diritto dello straniero a permanere nel territorio nazionale sino alla decisione della commissione territoriale, ma tale effetto non opera nei casi eccezionali individuati dalla disciplina e dalla giurisprudenza, tra cui la reiterazione presentata nella fase di esecuzione di un precedente provvedimento di allontanamento o dopo una precedente dichiarazione definitiva di inammissibilità o infondatezza.
- Quando il destinatario del provvedimento di espulsione allega e documenta circostanze potenzialmente idonee a integrare il divieto di espulsione per tutela della vita privata e familiare, il giudice di merito deve esaminare espressamente tali elementi; la totale omissione di tale verifica integra un vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità.
- L'erronea o imprecisa rubrica del motivo di ricorso per cassazione non determina inammissibilità se dal suo contenuto sia chiaramente desumibile il vizio effettivamente denunciato.
- Nel giudizio di opposizione all'espulsione, il giudice non può limitarsi a valorizzare l'assenza di un provvedimento di sospensione o di un titolo di soggiorno, ma deve verificare anche l'eventuale ricorrenza di divieti legali all'espulsione dedotti dalla parte e supportati da allegazioni documentali.
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