Cassazione Civile, Ordinanza n. 03380/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva presentato domanda di insinuazione al passivo di un fallimento per un credito risarcitorio derivante, secondo la sua prospettazione, da inesatto adempimento di un contratto di appalto: dopo il distacco di una mattonella dalla facciata di un immobile, aveva sostenuto che le opere erano state eseguite non correttamente dall'appaltatrice, con conseguente danno patrimoniale e spese di messa in sicurezza. La domanda era stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile dal giudice delegato; il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che il ritardo fosse imputabile alla creditrice, poiché aveva atteso l'esito di un accertamento tecnico preventivo, non necessario per proporre l'insinuazione al passivo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, che: (1) l'art. 101 l. fall. riguarderebbe solo crediti anteriori al fallimento, mentre il suo credito sarebbe sorto dopo la dichiarazione di fallimento, quindi non sarebbe configurabile una domanda tardiva o ultratardiva; (2) per i crediti sorti dopo il fallimento non dovrebbe valere alcun termine di presentazione, potendo la domanda essere proposta fino all'esaurimento delle ripartizioni; in subordine, il termine non decorreva dal fatto dannoso ma dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo; (3) il tribunale avrebbe errato nel ritenere necessaria una domanda senza riserva, poiché il credito non era ancora compiutamente accertato e non si sarebbe potuto applicare l'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui ha applicato, anche ai crediti sorti in corso di procedura, il criterio della tempestiva cooperazione del creditore con la procedura concorsuale e la valutazione, in concreto, della non imputabilità del ritardo. Ha inoltre condiviso l'accertamento del tribunale secondo cui il credito risarcitorio era già insorto e concretamente apprezzabile al verificarsi del fatto dannoso, mentre l'attesa dell'esito dell'accertamento tecnico preventivo aveva determinato un ritardo ingiustificato di circa quindici mesi nella proposizione della domanda di ammissione al passivo. La Corte ha escluso anche la violazione dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., affermando che il credito andava fatto valere direttamente in sede di verifica del passivo, senza necessità di una diversa tutela extraconcorsuale o di una domanda con riserva. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione allo stato passivo, utilizzata come base processuale dell'impugnazione del decreto di esclusione.
regola il rimedio oppositivo avverso lo stato passivo, richiamato per qualificare il giudizio a monte.
richiamato dal tribunale e dalla Corte per individuare il regime delle domande tardive; la Corte ribadisce che il ritardo va valutato in concreto e può essere imputabile al creditore anche per crediti sorti in corso di procedura.
richiamato per le domande ultratardive; la Corte conferma che l'ammissibilità dipende dalla non imputabilità del ritardo, da accertarsi caso per caso.
indicato come norma sulla domanda di insinuazione e sui relativi elementi di allegazione; la Corte ritiene che il credito risarcitorio dovesse essere dedotto in sede fallimentare.
art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.
esclude che fosse necessaria una domanda con riserva nel caso di specie; il credito non andava coltivato fuori dal concorso ma direttamente in verifica del passivo.
evocato per ribadire la centralità della sede concorsuale nell'accertamento dei crediti.
richiamato per affermare che l'accertamento del credito doveva avvenire esclusivamente nella procedura concorsuale.
invocato dalla ricorrente sul dies a quo; la Corte non accoglie la tesi che il termine decorresse dal deposito della CTU, valorizzando invece il momento di manifestazione del fatto dannoso.
richiamato per qualificare il fatto dannoso come elemento costitutivo del potenziale credito risarcitorio derivante da difetti dell'opera.
richiamato nel decreto impugnato come base per la declaratoria di inammissibilità della domanda tardiva/ultratardiva.
richiamato in giurisprudenza dalla Corte per affermare che, per i crediti prededucibili sorti in corso di procedura, si applicano le modalità del capo V l. fall. senza distinzione tra tempestive e tardive.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
usato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale sulla censura per violazione di legge, usata come parametro dei due motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo, anche il creditore il cui diritto sia sorto in corso di procedura deve attivarsi secondo un criterio di ragionevolezza e buona fede, senza attendere inutilmente accertamenti extraconcorsuali se il credito è già astrattamente deducibile in sede fallimentare.
- La distinzione tra domande tempestive, tardive e ultratardive non impedisce al giudice di valutare in concreto l'imputabilità del ritardo: quando la presentazione dell'istanza sia irragionevolmente differita rispetto al momento in cui il credito è conoscibile e azionabile, la domanda può essere dichiarata inammissibile.
- Il creditore che faccia valere un credito risarcitorio derivante da inadempimento o difetti dell'opera deve normalmente insinuarsi al passivo senza pretendere una previa definizione del credito in sede diversa, se la procedura concorsuale è la sede naturale e fisiologica di accertamento.
- Ai fini della decorrenza rilevante per la valutazione del ritardo, conta il momento in cui il fatto generatore del credito si manifesta e consente la sua allegazione, non necessariamente la successiva acquisizione di una consulenza tecnica o di ulteriori elementi probatori.
- La domanda con riserva non è uno strumento surrogatorio destinato a sostituire l'insinuazione ordinaria quando il credito sia già azionabile in verifica del passivo; il suo impiego richiede i presupposti specifici previsti dalla legge fallimentare.
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