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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21431/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di concordato preventivo presentata da una società poi dichiarata fallita, nella quale era presente un rilevantissimo debito tributario derivante da intimazioni di pagamento per oltre 37 milioni di euro. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il concordato e, poi, il fallimento della società; la corte d’appello aveva rigettato il reclamo della società e aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto in proprio dall’amministratore unico e socio, ritenendo che quest’ultimo non avesse un interesse personale ad impugnare il fallimento della società. I ricorrenti hanno proposto sette motivi di cassazione: 1) violazione dell’art. 101 c.p.c. per avere la corte rilevato d’ufficio l’inammissibilità del reclamo dell’amministratore senza previa interlocuzione; 2) violazione dell’art. 18 l.fall. per avere negato la legittimazione dell’amministratore-socio a impugnare; 3) e 4) violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., art. 111 Cost. e art. 118 disp. att. c.p.c. per avere la corte ritenuto assorbito il motivo sulla modifica del piano e della proposta, con motivazione apparente; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere confermato l’inammissibilità del concordato per il trattamento del credito tributario senza considerare che le intimazioni riproducevano atti già impugnati e che il certificato dei carichi pendenti non evidenziava debiti definitivamente accertati; 6) violazione dei principi cautelari, degli artt. 18 l.fall., 47, 52 e 68 proc. trib. per non avere considerato la sospensione cautelare degli atti e della sentenza tributaria, con conseguente insussistenza della necessità di un fondo rischi di 37 milioni; 7) violazione dell’art. 5 l.fall. per avere ritenuto lo stato d’insolvenza pur in presenza della sospensione cautelare e dell’asserita riduzione della pretesa fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili, in particolare, i motivi dal quinto al settimo perché i ricorrenti non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d’appello aveva infatti fondato la decisione sull’omessa considerazione, nel piano concordatario, di un credito tributario contestato ma già accertato in primo grado e comunque da inserire in una classe apposita o in via provvisoria nell’elenco creditori, con obbligo di accantonamento ex art. 90 d.P.R. 602/1973. Il primo e il secondo motivo sono stati assorbiti dalla definitiva infondatezza del reclamo della società, mentre il terzo e il quarto sono stati assorbiti perché la questione della modifica del piano non incideva sulla censura relativa al trattamento del debito tributario e, comunque, la questione era rimasta immutata. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nel concordato preventivo, i crediti oggetto di contestazione giudiziale devono essere inseriti in una classe specifica o comunque considerati ai fini informativi e del voto, e per i crediti tributari contestati l’accantonamento è obbligatorio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Il rilievo d’ufficio di una questione processuale richiede il previo contraddittorio tra le parti; nel caso concreto, però, la censura è stata ritenuta comunque inidonea a superare l’inammissibilità complessiva del ricorso.

  • art. 18 l.fall.

    Il tema della legittimazione del soggetto che impugna la sentenza dichiarativa di fallimento è stato esaminato solo in via assorbita, essendo venuta meno ogni utilità del relativo reclamo per effetto della reiezione della censura principale della società.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È stata dedotta per motivazione apparente/contraddittoria, ma la Corte non l’ha accolta perché il motivo era assorbito o comunque privo di decisività rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il dovere di motivazione, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza, ma senza esito favorevole per i ricorrenti.

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    La relazione ex art. 161, comma 3, deve rappresentare in modo adeguato la situazione patrimoniale e il passivo rilevante ai fini del piano concordatario.

  • art. 176 l.fall.

    I crediti contestati possono essere ammessi al voto in via provvisoria e devono essere considerati nella formazione delle classi o in una classe apposita.

  • art. 180, comma 6, l.fall.

    In sede di omologazione il tribunale deve poter disporre gli accantonamenti per i crediti contestati.

  • art. 181, comma 3, l.fall.

    Richiamato nel sistema di inserimento provvisorio dei crediti contestati e nella disciplina del procedimento concordatario.

  • art. 5 l.fall.

    La censura sullo stato d’insolvenza è stata dichiarata inammissibile per giudicato interno sul punto.

  • art. 90, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    Se sorgono contestazioni sulle somme iscritte a ruolo, il credito tributario va inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini del voto e dell’omologazione; per i crediti tributari contestati l’accantonamento è obbligatorio.

  • art. 14, commi 1 e 4, d.lgs. n. 472/1997

    La responsabilità del cessionario d’azienda, in caso di cessione ritenuta fraudolenta, può estendersi all’intero debito tributario e non essere limitata al valore dell’azienda ceduta.

  • art. 68 proc. trib.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la sospensione o l’esito del giudizio tributario impedissero la riscossione integrale, ma la Corte ha ritenuto tale censura inidonea a scalfire la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 47 proc. trib.

    Richiamato per la sospensione cautelare degli atti impugnati, ma senza incidenza decisiva sulla decisione.

  • art. 52 proc. trib.

    Citato dai ricorrenti tra le norme processuali tributarie richiamate nel motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 39 proc. trib.

    Richiamato dai ricorrenti per la sospensione cautelare dell’esecuzione della sentenza tributaria, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ha giustificato la statuizione sull’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo i crediti oggetto di contestazione giudiziale non possono essere semplicemente omessi dal piano: devono essere inseriti in una classe omogenea o in una classe specifica ad essi riservata, perché la loro rappresentazione è necessaria per l’informazione del ceto creditorio e per una corretta espressione del voto.
  • Per i crediti tributari contestati opera una disciplina speciale che impone l’inserimento provvisorio nell’elenco dei creditori e l’accantonamento delle somme in sede di omologazione; il tribunale esercita su tali crediti un sindacato incidentale ai fini della regolarità della procedura.
  • La relazione ex art. 161 l.fall. e il piano concordatario devono rappresentare in modo attendibile e non fuorviante la situazione debitoria, includendo anche le passività probabili quando siano già sorrette da un accertamento giudiziale di primo grado o da elementi equivalenti.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira a contestare profili non decisivi o assorbiti.
  • La censura sullo stato di insolvenza resta preclusa in cassazione se sul punto si è formato giudicato interno per mancata impugnazione specifica in sede di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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