Cassazione Civile, Ordinanza n. 38576/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di euro 30.000 circa per attività di aratura di terreni asseritamente svolta in favore del committente. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, qualificando il rapporto come prestazione d'opera e ritenendo non provata l'entità della prestazione: mancavano prova delle ore impiegate, dell'estensione dei terreni e del numero di interventi effettuati su ciascun fondo. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per cassazione deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la controparte non avrebbe contestato l'estensione dei terreni, che i testimoni avrebbero confermato l'esecuzione dell'aratura e che il giudice avrebbe quindi potuto determinare il compenso sulla base delle tariffe professionali e degli usi, ai sensi dell'art. 2222 c.c. e seguenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di prova dell'entità delle prestazioni rese, specificamente contestata dal committente. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva accertato, sulla base delle prove testimoniali, che non era stato dimostrato né il numero di giorni o ore lavorate né il compenso orario, sicché il compenso non poteva essere liquidato. Ha inoltre ribadito che la censura relativa agli artt. 115 e 116 c.p.c. non configura, di regola, una violazione di legge processuale, ma attiene alla valutazione del materiale probatorio e, se del caso, al vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato un fatto decisivo omesso, ma aveva contestato soltanto il merito della valutazione delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti oppure disapplica la regola di decisione sulle prove; non basta contestare la diversa valutazione delle prove raccolte.
La valutazione delle prove rientra nel libero convincimento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è il corretto paradigma per censurare la sola valutazione del materiale probatorio o l'apprezzamento di merito del giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro cui eventualmente ricondurre un errore di fatto o un omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, nei limiti della formulazione vigente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la determinabilità del compenso della prestazione d'opera; la Corte osserva però che, in mancanza di prova dell'entità della prestazione, il compenso non è liquidabile.
È richiamato per la proposta del relatore di definizione del ricorso in camera di consiglio in termini di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Serve come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che formalmente invochi la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se in realtà mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiari, espressamente o implicitamente, di non dover applicare la regola della decisione sulle prove; non basta che abbia attribuito maggiore credibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- La deduzione del vizio di motivazione richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sia stato omesso; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- In una controversia di compensi per prestazione d'opera, il creditore deve provare l'entità della prestazione svolta in modo sufficiente a consentire la liquidazione del compenso; se mancano dati essenziali come ore lavorate, numero degli interventi o estensione dell'attività, la domanda può essere rigettata.
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