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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13895/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un fondo sito in Serrara Fontana. Due soggetti avevano agito in rivendicazione sostenendo di essere proprietari del terreno in forza di una catena successoria che risaliva a un acquisto del 1929 da parte della loro dante causa; chiedevano anche di dichiarare nullo o inefficace nei loro confronti un atto di trasferimento del 2007 con cui una convenuta aveva venduto il bene all'altra, oltre al rilascio del fondo e al risarcimento del danno. In primo grado le domande erano state accolte. In appello, invece, le convenute avevano ottenuto la riforma della sentenza, con rigetto delle domande degli attori, perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la proprietà in capo agli attori: era stata prodotta solo la nota di trascrizione dell'atto del 1929 e non il titolo; la trascrizione non vale come prova del contenuto del titolo; gli ulteriori documenti prodotti non colmavano la lacuna probatoria. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione delle norme sulla trascrizione e dell'art. 948 c.c., lamentando che la nota di trascrizione, anche per effetto del giuramento suppletorio, dovesse valere come prova della proprietà; 2) nullità per mancata declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sulla non idoneità della sola nota di trascrizione; 3) violazione del giudicato interno e dell'art. 346 c.p.c., per non avere considerato non più sindacabile l'ordinanza di primo grado sul valore probatorio della trascrizione; 4) violazione dell'art. 212 c.p.c. e dell'art. 2643 c.c., per non avere attribuito alla nota di trascrizione il solo limitato valore probatorio di un certificato catastale; 5) erronea qualificazione della domanda come rivendicazione anziché regolamento di confini; 6) violazione dell'art. 948 c.c. e delle norme processuali, per non avere considerato nel loro complesso tutti gli elementi probatori; 7) vizio di motivazione per avere riformato anche il capo sull'inefficacia dell'atto del 2007 senza adeguata spiegazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi sei motivi e inammissibile il settimo.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di appello che aveva rigettato le domande di rivendicazione e di inefficacia dell'atto di trasferimento del 2007. Ha ribadito che, nell'azione di rivendicazione, l'attore deve fornire prova rigorosa della propria proprietà e che la mera nota di trascrizione non basta, poiché non è fonte di prova del contenuto del titolo; la trascrizione serve a regolare i conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa, non a provare la proprietà contro il convenuto. Ha inoltre escluso che vi fosse un giudicato interno sul punto e ha reputato corretta la qualificazione della domanda come rivendica, non come regolamento di confini. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non deduceva un omesso esame di fatto storico decisivo secondo il paradigma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2643 c.c.

    richiamato in relazione alla trascrizione degli atti immobiliari, ma ritenuto non idoneo a fondare la prova del diritto di proprietà dedotto in rivendicazione

  • art. 2650 c.c.

    evocato dal ricorrente in relazione alla disciplina della trascrizione

  • art. 948 c.c.

    norma base dell'azione di rivendicazione; l'attore deve provare rigorosamente la proprietà del bene

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire il riparto dell'onere della prova a carico dell'attore in rivendica

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra i vizi denunciati, ma non ritenuto fondante alcun errore della sentenza impugnata

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra i vizi denunciati, ma la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è stata ritenuta congrua e non sindacabile

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere la novità del motivo di appello, ma la Corte ha rilevato che la contestazione era già stata proposta in primo grado

  • art. 2909 c.c.

    evocato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno, escluso dalla Corte

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alla mancata riproposizione di questioni assorbite o non accolte, ma ritenuto non decisivo nel caso

  • art. 212 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato un errore decisivo della sentenza impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non accolto

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza riscontro di errore

  • art. 950 c.c.

    richiamato per sostenere che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come regolamento di confini, tesi respinta

  • art. 922 c.c.

    richiamato nel settimo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1376 c.c.

    richiamato nel settimo motivo, senza decisività ai fini del ricorso

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché non deduceva un omesso esame di un fatto storico decisivo secondo il perimetro tracciato dalle Sezioni Unite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione l'attore ha l'onere di dimostrare in modo rigoroso il proprio diritto di proprietà; non è sufficiente la sola allegazione di una catena di acquisti se il titolo di provenienza non è prodotto in giudizio.
  • La nota di trascrizione di un atto immobiliare non costituisce prova del contenuto del titolo trascritto e non vale, di per sé, a dimostrare la proprietà del bene; è solo un elemento indiziario valutabile dal giudice insieme ad altri dati.
  • La funzione della trascrizione è quella di regolare il conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore, non di supplire alla prova del diritto di proprietà nei confronti del convenuto in rivendica.
  • La qualificazione della domanda come rivendicazione o regolamento di confini dipende dal contenuto sostanziale della pretesa: ricorre la rivendica quando si controverte sulla proprietà del bene, mentre il regolamento di confini attiene alla determinazione della linea divisoria tra fondi contigui.
  • Per superare la decisione di merito sulla prova della proprietà non basta richiamare genericamente ulteriori documenti o una diversa lettura degli elementi istruttori: è necessario denunciare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato totalmente omesso; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione delle prove o una motivazione ritenuta insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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