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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16040/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione emesso dall'agente della riscossione per il pagamento di somme iscritte a ruolo a seguito di un precedente avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, per IVA, IRAP e IRPEF, fondato sulla contestazione di ricavi non dichiarati. Il contribuente deduceva, tra l'altro, che l'importo originariamente accertato era stato ridotto in sede giudiziale e che, per questo, sarebbe stato necessario emettere un nuovo atto; inoltre lamentava difetto di motivazione, mancanza di sottoscrizione e omissione dell'indicazione del termine per impugnare. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato l'intimazione. In appello, la CTR aveva ritenuto nulla la costituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione perché effettuata con avvocato del libero foro e non con l'Avvocatura dello Stato, dichiarando inammissibile il relativo appello; nel merito aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che, a seguito della parziale riforma dell'avviso di accertamento, le somme dovessero essere nuovamente determinate. In cassazione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha censurato la sentenza per violazione delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente e per omesso invito a regolarizzare la costituzione; il contribuente ha eccepito preliminarmente il difetto di interesse al ricorso per asserito giudicato formatosi sulla sentenza che aveva definito il giudizio sull'accertamento presupposto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infonduta l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, osservando che l'avviso di accertamento presupposto non era stato annullato integralmente ma solo ridotto, sicché permaneva interesse alla decisione sull'intimazione di pagamento. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la CTR aveva errato nel qualificare come radicalmente nulla la costituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro nel contenzioso tributario. La Corte ha richiamato la disciplina normativa e la giurisprudenza di legittimità che consentono all'ente, nei giudizi non riservati alla difesa erariale per convenzione, di avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di una specifica delibera. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro del vizio processuale relativo alla validità della costituzione in giudizio dell'ente

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    invocato per la censura subordinata sulla mancata regolarizzazione della costituzione

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel quadro della rappresentanza e difesa nei giudizi tributari

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel quadro della rappresentanza e difesa nei giudizi tributari

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel quadro della disciplina processuale tributaria

  • art. 4-novies d.l. 30 aprile 2019, n. 34 conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58

    "il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio"

    la norma di interpretazione autentica delimita l'obbligo di delibera specifica ai soli casi in cui l'ente intenda derogare alla riserva convenzionale a favore dell'Avvocatura dello Stato

  • art. 182, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di invitare la parte a regolarizzare la costituzione, ma la censura è rimasta assorbita

  • art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla regolarizzazione della costituzione in giudizio nel processo tributario

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. in L. 10 dicembre 2016, n. 225

    "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ... Lo stesso ente può altresì avvalersi ... di avvocati del libero foro ... ovvero può avvalersi ed essere rappresentato ... da propri dipendenti delegati"

    consente all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'uso del patrocinio erariale, ma anche, nei casi consentiti, di avvocati del libero foro o di dipendenti delegati

  • art. 43, quarto comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    la sua applicazione è limitata, secondo la norma interpretativa, ai soli casi in cui l'ente voglia non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi riservati su base convenzionale

  • art. 60 d.lgs. n. 300 del 1999

    richiamato per il regolamento di amministrazione dell'ente

  • art. 18, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato nel quadro dei criteri per il ricorso ad avvocati del libero foro

  • art. 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato nel quadro dei criteri per il ricorso ad avvocati del libero foro

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è valida quando la controversia non rientra tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato sulla base della convenzione applicabile; in tali casi non è necessaria una specifica delibera autorizzativa.
  • La norma di interpretazione autentica del 2019 va letta nel senso che la delibera motivata ex art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933 è richiesta solo se l'ente intende discostarsi dalla riserva convenzionale in favore dell'Avvocatura dello Stato, non anche quando l'Avvocatura sia semplicemente indisponibile o quando il giudizio sia fuori dalla riserva.
  • L'eccezione di difetto di interesse al ricorso per cassazione non può essere accolta se l'atto presupposto non è stato annullato integralmente ma soltanto ridotto, poiché permane l'interesse alla decisione sulla validità dell'atto consequenziale.
  • La qualificazione della costituzione come nulla per il solo fatto di essere avvenuta con difensore del libero foro, senza verificare il regime convenzionale applicabile al tipo di giudizio, integra violazione della disciplina sulla rappresentanza processuale dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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