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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44747/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per plurimi profili: vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale quanto alla sussistenza dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), alla configurabilità dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) e del carattere armato del sodalizio; alla qualificazione della tentata estorsione e del suo elemento soggettivo (distinzione rispetto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni); alla configurazione del reato di intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e sulla finalità perseguita; alla prova ricavabile da captazioni/intercettazioni (in particolare nei reati di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990) e sulla mancata derubricazione al comma 5 dello stesso art. 73; contestazioni sulla ricettazione e sul dolo specifico relativo alla detenzione di arma clandestina e munizioni; eccezione di prescrizione per Ventura una volta esclusa l'aggravante mafiosa; censure sul calcolo della pena, sulle attenuanti generiche e sulla continuazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha emesso decisione mista: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ventura Antonino perché il reato a lui ascritto (capo 13) si è estinto per prescrizione; ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in relazione al capo 12) (intestazione/trasferimento fraudolento di valori); ha annullato con rinvio la parte relativa ai capi 11) (detenzione di stupefacenti) nei confronti di Toscano Francesco e Latini Massimiliano, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame; ha respinto i ricorsi nel resto, confermando le condanne per molti degli imputati (tra cui partecipazione ad associazione mafiosa per alcuni, trasferimento fraudolento di valori per altri, detenzione arma per Laurendi Antonio, reati di stupefacenti per Latini e Toscano se non riesaminati). L'annullamento parziale comporta che il giudice del rinvio dovrà riconsiderare anche la determinazione della pena e gli aumenti per continuazione ove interessati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte conferma la possibilità di riconoscere 'gemmazioni' o articolazioni autonome della cosca e ritiene che gli elementi indiziari e intercettazioni possano dimostrare l'attualità e l'operatività dell'associazione; rileva inoltre che la disponibilità di armi e il metodo intimidatorio costituiscono elementi validi per desumere il carattere mafioso.

  • art. 416-bis.1 c.p. (aggravante mafiosa per specifici reati)

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante possa integrare il dolo tipico dell'estorsione quando la condotta è finalizzata ad agevolare il sodalizio; tuttavia, ha annullato il riconoscimento dell'aggravante in relazione al capo 12) per carenza di motivazione circa la prevalenza dell'interesse del sodalizio rispetto a interessi personali.

  • art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia)

    La Corte ribadisce che il dolo specifico richiesto non è escluso dalla presenza di finalità concorrenti: l'intestazione fittizia è integrata quando la titolarità del bene è fittiziamente attribuita pur se l'impresa è gestita da altri; non è necessario provare che i beni provengano da reato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione e cessione di stupefacenti)

    La Corte osserva che dalle intercettazioni può desumersi la destinazione a spaccio, ma ricorda che in assenza di sequestro ("droga parlata") la valutazione richiede particolare rigore e che, se permangono dubbi sulla quantità/qualità, va valutata la derubricazione al comma 5 (uso personale).

  • art. 192 c.p.p. (valutazione delle dichiarazioni captate)

    La sentenza richiama il principio che le intercettazioni non corroborate da sequestro richiedono valutazione rigorosa: la scelta probatoria che porta alla condanna deve essere fondata su elementi altamente credibili 'al di là di ogni ragionevole dubbio'.

  • art. 129 comma 2 c.p.p. (estinzione del reato e assoluzione)

    La Corte ricorda che in presenza di causa di estinzione del reato il giudice può assolvere solo se le circostanze escludenti l'esistenza del fatto o la responsabilità emergono dagli atti in modo ictu oculi; altrimenti si annulla senza rinvio per prescrizione.

  • art. 304 c.p.p. (sospensione dei termini nel processo)

    Utilizzata per il computo dei termini di prescrizione; la Corte ha tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti nei vari gradi di giudizio per valutare la prescrizione del capo 13) a carico di Ventura.

Massime di principio

  • Se, dopo esclusione dell'aggravante "mafiosa", il termine di prescrizione del reato è già decorso al momento della sentenza impugnata, il ricorso può ottenere annullamento senza rinvio per estinzione del reato; l'accertamento richiede calcolo dei periodi di sospensione intervenuti nei vari gradi.
  • L'intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) si configura anche se l'effettiva gestione è svolta da terzi: conta la fittizia titolarità e la consapevolezza della finalità elusiva, non la prova di provenienza illecita dei beni.
  • Per differenziare estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni è decisivo l'elemento soggettivo: va provata la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa e/o la finalità di profitto; l'uso del metodo mafioso costituisce indice rilevante del dolo estorsivo.
  • Le dichiarazioni intercettate ("droga parlata") richiedono valutazione rigorosa e, in assenza di sequestro, la condanna richiede elementi altamente probanti; se permangono dubbi sulla quantità o sulla destinazione, valutare la derubricazione al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990.
  • La disponibilità di armi e il loro rinvenimento possono legittimamente fondare l'aggravante del carattere armato dell'associazione e la ricettazione: il 'profitto' del reato di ricettazione può essere anche non patrimoniale (es. vantaggio operativo criminale).
  • Il giudice dell'impugnazione non deve rispondere punto per punto a ogni doglianza se la motivazione complessiva mostra di aver considerato i fatti decisivi; tuttavia, l'omissione di motivazione su punti essenziali dell'aggravante o della qualificazione giuridica può portare ad annullamento e rinvio.
  • Quando una parte della sentenza è annullata (es. qualificazione giuridica o aggravante), il giudice del rinvio deve riesaminare anche il trattamento sanzionatorio e la corretta applicazione degli aumenti per continuazione e delle attenuanti/recidive.

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