Cassazione Civile, Ordinanza n. 10110/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medici)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni medici, iscritti a scuole di specializzazione prima del 1° gennaio 1983, a ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un importo corrispondente alla remunerazione/borse di studio che sarebbe spettata ove l'Italia avesse adempiuto tempestivamente agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in materia di adeguato trattamento economico dei medici in formazione. Dopo un primo rigetto in entrambi i gradi di merito, la causa è stata cassata con rinvio e la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accolto le domande liquidando le somme dovute a ciascun specializzando. La Presidenza del Consiglio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., della direttiva 75/362/CEE come modificata dalla direttiva 82/76/CEE e della sentenza CGUE del 24 gennaio 2018, sostenendo che il diritto al ristoro non potesse essere riconosciuto a chi si era iscritto alla specializzazione prima del 1° gennaio 1983, data entro la quale avrebbe dovuto essere attuato l'obbligo di remunerazione adeguata. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato, in continuità con Cass. S.U. n. 20278/2022 e con la successiva giurisprudenza, che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, purché la frequenza della formazione prosegua dopo il 31 dicembre 1982; il diritto matura infatti dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione del corso, se la specializzazione è comune a tutti o ad alcuni Stati membri ed è ricompresa negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE. La Corte ha quindi precisato che rileva l'epoca di frequenza del corso e non quella di iscrizione. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore solidale dei controricorrenti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente è un'amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
È richiamato quale norma civilistica evocata a fondamento della domanda risarcitoria per inadempimento della direttiva; la Corte, tuttavia, decide la questione sulla base del principio che il diritto al risarcimento spetta anche ai medici iscritti prima del 1° gennaio 1983 se la formazione prosegue dopo tale data.
direttiva 75/362/CEE
Costituisce, insieme alla direttiva 75/363/CEE e alla modifica del 1982, il quadro eurounitario che imponeva una remunerazione adeguata ai medici specializzandi per le specializzazioni comuni agli Stati membri indicate negli artt. 5 e 7.
direttiva 82/76/CEE
È considerata la direttiva modificativa/riassuntiva che, secondo la giurisprudenza richiamata, rende dovuta la remunerazione adeguata per la formazione proseguita dopo il termine di adeguamento del 1° gennaio 1983.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per cassazione, fondato su violazione di legge.
È richiamato per rinviare alla motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite già risolutiva della questione.
È richiamato quanto alla trattazione in camera di consiglio e alla memoria depositata nei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente è un'amministrazione dello Stato non tenuta al pagamento del contributo.
Massime di principio
- In tema di responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi, il diritto al risarcimento spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1° gennaio 1983, se la frequenza della formazione si sia protratta oltre il 31 dicembre 1982.
- Ai fini del diritto alla remunerazione/risarcimento, rileva la data di effettiva frequenza del corso di specializzazione e non la sola data di iscrizione.
- Il diritto sorge dal 1° gennaio 1983 e si estende fino al completamento della formazione, purché la specializzazione sia tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri e sia compresa negli elenchi normativi richiamati.
- Quando la questione sia già stata risolta dalle Sezioni Unite e dalla successiva giurisprudenza eurounitaria conforme, il motivo che pretende una diversa interpretazione della disciplina comunitaria deve essere respinto.
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