Cassazione Civile, Ordinanza n. 10083/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Una società aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con una società poi divenuta sua controparte nella vicenda. In seguito alla retrocessione del ramo e ai successivi eventi societari, la società ricorrente sosteneva di aver soddisfatto, in tutto o in parte, crediti retributivi e di fine rapporto relativi a dipendenti che avevano prestato attività prima in favore della società affittuaria originaria e poi della stessa ricorrente, subentrata nei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. La ricorrente chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento della società conferitaria/debitrice, in via surrogatoria ex art. 1203, n. 3, c.c., per gli importi pagati ai lavoratori a titolo di ferie, permessi, ex festività e TFR, deducendo anche il diritto a un'ammissione con riserva per la quota di TFR ancora non esigibile. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo non provato il pagamento dei crediti di ferie e permessi, già recuperato il TFR pagato tramite fideiussione e, soprattutto, non ammissibile al passivo il TFR dei lavoratori ancora in servizio perché credito futuro e non meramente condizionato. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente in punto di prova del pagamento dei crediti per ferie/permessi/ex festività; 2) falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2109 c.c. e 1203 c.c. per avere il tribunale negato la surrogazione; 3) violazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 96, comma 2, l. fall. per avere escluso l'ammissione, anche con riserva, del TFR maturato durante la vigenza del rapporto con il datore originario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale aveva effettivamente esaminato il fatto del pagamento e aveva motivato in modo congruo; la doglianza, in realtà, tendeva a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la pretesa surrogatoria era pregiudizialmente errata, perché la società non stava chiedendo l'insinuazione del medesimo credito del lavoratore, ma il rimborso del costo sostenuto per far godere ferie e permessi; ciò comportava una modificazione della qualità/oggetto dell'obbligazione e non un semplice mutamento soggettivo del creditore. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il TFR matura e diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro; se alla data del concorso il rapporto è ancora in corso, si tratta di credito non ancora sorto, non ammissibile neppure con riserva ai sensi dell'art. 96, comma 2, l. fall., riservato ai crediti condizionali già esistenti. La Corte ha quindi confermato il diniego di ammissione al passivo e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
individua il rimedio dell'opposizione allo stato passivo deciso dal tribunale
la surrogazione presuppone il pagamento del creditore originario e non consente di mutare il contenuto dell'obbligazione fatta valere
disciplina il passaggio dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda e la continuità del rapporto con il cessionario
richiamato come base della responsabilità del cessionario/conferitario per i debiti dell'azienda trasferita
l'ammissione con riserva riguarda crediti condizionali già esistenti o crediti indicati dalla legge, non crediti futuri non ancora sorti
il TFR matura progressivamente ma diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro
art. 36 Cost.
richiamato nel motivo, senza rilievo decisivo nella motivazione di accoglimento o rigetto
richiamato nel motivo in tema di ferie e loro godimento
dedotto per censurare la falsa applicazione di norme sostanziali
disciplina la trattazione camerale del ricorso in cassazione
fondamento della condanna alle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
richiamato dalla Corte come norma eccezionale che consente la partecipazione con riserva dei soli crediti condizionali
Massime di principio
- La surrogazione legale presuppone la prova dell'avvenuto pagamento del creditore originario; in mancanza di tale prova, il soggetto che abbia sostenuto la spesa non può insinuarsi al passivo in luogo del creditore soddisfatto.
- L'azione surrogatoria non può essere utilizzata per trasformare il credito originario del lavoratore in un diverso credito di rimborso del costo sopportato dal terzo, quando mutano oggetto e qualità dell'obbligazione fatta valere.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio motivazionale, se il giudice di merito ha effettivamente esaminato il fatto decisivo e fornito una motivazione non apparente.
- Il TFR costituisce un credito che matura progressivamente ma diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto; se il rapporto è ancora in corso alla data del concorso, la relativa pretesa non è un credito già sorto e non può essere ammessa al passivo, neppure con riserva, come credito condizionale.
- L'ammissione con riserva prevista dalla legge fallimentare è eccezionale e riguarda crediti già esistenti ma non ancora esigibili o comunque le ipotesi tipiche previste dalla legge; non copre crediti meramente futuri o eventuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09939/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09943/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09951/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09952/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09961/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09973/2025 del 16/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →