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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21245/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (franchisor)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di franchising concluso oralmente e non per iscritto, pur essendo la forma scritta richiesta ad substantiam. La società attrice originaria sosteneva che la controparte si fosse resa inadempiente non eseguendo lavori promessi, non applicando sconti sui capi e non fornendo la merce pattuita, e chiedeva la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto in larga parte la domanda, qualificandola come azione per inadempimento contrattuale, e aveva rigettato la riconvenzionale della convenuta. La Corte d’appello, invece, rilevato che il contratto era orale e quindi nullo per difetto di forma prescritta ad substantiam, ha ritenuto che non potesse parlarsi di risoluzione per inadempimento di un contratto valido e ha rigettato tutte le domande dell’attrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1337, 1338, 1418 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda andava interpretata anche come domanda di responsabilità precontrattuale, fondata su condotte illecite della controparte nella fase delle trattative, tra cui l’imposizione di un contratto orale, informazioni inesatte e pubblicità ingannevole; ha inoltre sostenuto che tale responsabilità può sussistere anche se il contratto concluso è nullo. La società resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, in realtà, investisse l’interpretazione del contenuto e dell’estensione della domanda svolta nel giudizio di merito, e ha ribadito che tale interpretazione non è sindacabile come violazione dell’art. 112 c.p.c., ma solo nei limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. La motivazione della Corte d’appello è stata giudicata sufficiente e non affetta da anomalie al di sotto del minimo costituzionale. Inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato di aver devoluto al giudice di appello la specifica questione della possibile configurabilità di una responsabilità precontrattuale autonoma in alternativa alla responsabilità contrattuale, sicché le ulteriori argomentazioni su tale profilo sono state considerate nuove e quindi inammissibili. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità precontrattuale; la Corte non ne afferma la concreta applicazione, ma rileva che la questione non era stata ritualmente devoluta in appello.

  • art. 1338 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come fondamento della responsabilità precontrattuale; non viene esaminato nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato con riferimento alla nullità del contratto concluso oralmente in assenza della forma scritta ad substantiam.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'interpretazione della domanda da parte del giudice di merito non si censura come violazione dell'art. 112 c.p.c., ma nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Indicato come il solo parametro entro cui può essere scrutinata l'interpretazione del contenuto della domanda e la sua estensione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nella domanda originaria come base della responsabilità da inadempimento contrattuale.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nella domanda originaria per la richiesta di risoluzione per grave inadempimento.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato quanto al procedimento camerale e alla proposta di definizione.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    Applicato dalla Corte nella condanna della ricorrente al pagamento di somme per responsabilità processuale aggravata e in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contenuto e dell'estensione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito non è normalmente censurabile come violazione dell'art. 112 c.p.c.; il controllo di legittimità è confinato, nei limiti del nuovo art. 360, n. 5 c.p.c., al vizio motivazionale.
  • Quando il giudice di merito individua la domanda come proposta esclusivamente a titolo di responsabilità contrattuale, la parte che in cassazione invochi anche una responsabilità precontrattuale deve dimostrare che tale profilo sia stato effettivamente devoluto al giudice di appello; altrimenti la censura è nuova e quindi inammissibile.
  • La responsabilità precontrattuale è concettualmente distinta dalla responsabilità da inadempimento e può, in astratto, essere prospettata anche se il contratto concluso risulti nullo; tuttavia il relativo accertamento richiede una specifica allegazione e devoluzione della questione nel processo.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti anomalie argomentative gravi e sia inferiore al minimo costituzionale; non basta dissentire dalla qualificazione data dal giudice di merito alla domanda o ai fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieFranchisingInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoResponsabilità precontrattualeOnere della prova

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