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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16188/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del rigetto dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva vizi di motivazione e di legge in relazione a: 1) presunta insufficienza degli elementi per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990; 2) mancata derubricazione della contestazione n.9 da associazione finalizzata allo spaccio ad una mera cessione continuata e contestazione del ruolo apicale attribuito al ricorrente; 3) manifesta illogicità e travisamento per omissione degli elementi favorevoli nella valutazione della partecipazione al clan Mazzarella; 4) carenza di motivazione e inconsistenza degli indizi relativi al capo 3) (detenzione e porto abusivo di arma), compresa la identificazione del ricorrente nei filmati; 5) violazione di legge e carenza motivazionale in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per i reati relativi a capo 3) e 9).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di legittimità non possa sostituirsi alla valutazione di merito e che siano sindacabili in questa sede solo vizi di diritto o manifeste illogicitá della motivazione. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione logica e congrua, fondata su dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratore di giustizia, accertamenti di polizia e visione di filmati; ha ritenuto legittima l'identificazione operata dalla polizia giudiziaria alla luce della loro conoscenza personale e dei fotogrammi; ha giudicato adeguata la ricostruzione della partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa e il ruolo apicale ad essa ascritto, così come l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per i reati di porto e detenzione di arma e per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 416-bis

    Riconoscimento dell'esistenza di gravi indizi di partecipazione ad associazione di tipo mafioso sulla base di dichiarazioni, intercettazioni e attività investigativa; il provvedimento di merito ha motivato la rilevanza degli elementi ritenuti indiziari rispetto alla fattispecie.

  • Codice penale, art. 416-bis.1

    Applicata come aggravante ai reati di porto/detenzione di armi e di spaccio quando i fatti risultano commessi con metodo mafioso o idonei ad agevolare l'associazione; la Corte ha ritenuto che la contestazione e la motivazione dimostrino la sussistenza dell'aggravante per le specifiche condotte contestate.

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    Contestato il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la prova indiziaria, compresi i rifornimenti e la gestione di piazze di spaccio in favore del clan, giustifichi la sussistenza dell'ipotesi aggravata dai collegamenti mafiosi.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Riferita dalla difesa come possibile diversa tipizzazione (cessione continuata), ma la Corte ha confermato che la motivazione di merito ha spiegato adeguatamente la scelta qualificatoria in termini di associazione.

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato nell'imputazione per la responsabilità in concorso; la Corte ha condiviso la ricostruzione del concorso rispetto al porto dell'arma anche se materialmente detenuta da altro soggetto.

  • Codice penale, art. 81 (capoverso)

    Richiamato dalla difesa nella prospettazione di derubricazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari siano invece compatibili con la qualificazione come associazione, non con una mera continuazione di reati.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Richiamato dalla difesa in tema di motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte ha valutato che gli argomenti del Tribunale del riesame rispettano i requisiti logici e motivazionali richiesti.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Richiamato dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e di gravità indiziaria.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato che sono sindacabili in cassazione solo i vizi tassativamente previsti, incluse le violazioni di legge e la manifesta illogicità della motivazione.

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria disposti in esito al rigetto del ricorso e alla condanna alle spese processuali.

  • Legge 497/1975, artt. 10, 12, 14

    Richiamate testualmente nell'intestazione; pertinenti alla normativa sulle armi. La Corte non ha ritenuto superflua la contestazione e ha ritenuto coerente l'uso degli elementi probatori per la contestazione relativa alle armi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è limitato: la Corte verifica vizi di diritto e la manifesta illogicità della motivazione, non riesamina liberamente la ricostruzione dei fatti o il diverso apprezzamento degli elementi indizianti.
  • Per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sufficiente una pluralità di elementi convergenti (dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri materiali e video) che, letti complessivamente, costituiscono base razionale della misura cautelare.
  • Il riconoscimento di una persona in fotogrammi, effettuato da personale di polizia giudiziaria con conoscenza pregressa, costituisce indizio grave e valutabile ai fini cautelari se adeguatamente motivato dal giudice di merito.
  • La qualifica di associazione (anche finalizzata allo spaccio) richiede elementi che evidenzino continuità, ruoli organizzativi e attività di rifornimento/gestione delle piazze; se questi elementi emergono dagli atti, la derubricazione a reati isolati non è imposta.
  • Per il concorso in porto illegale d'armi, non è necessario che tutti i partecipanti materialmente detengano l'arma: è sufficiente che chi concorre condivida il progetto criminoso e fosse consapevole della disponibilità dell'arma da parte del coautore.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. richiede il collegamento delle condotte al metodo mafioso o all'obiettivo di agevolare l'associazione; segni contestuali (minacce, interventi di esponenti del clan dopo il fatto, linguaggio evocativo di appartenenza) rafforzano l'applicabilità dell'aggravante.
  • La memoria difensiva deve essere considerata dal giudice, ma per impugnare con successo in Cassazione è necessario dimostrare che l'omissione o il travisamento fosse decisivo e abbia determinato una motivazione manifestamente illogica.
  • Le contestazioni sulla valutazione della credibilità di testi o della persona offesa devono mostrare specifiche incongruenze o contraddizioni nella motivazione per essere accolte in sede di legittimità; altrimenti prevale la valutazione del giudice di merito.

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