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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16153/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 16/12/2024, con cui il ricorrente era stato dichiarato non perseguibile per prescrizione rispetto a diversi capi di falso ideologico in atto pubblico (capi A–F e G.3) ma condannato per il rilascio di copie autentiche difformi dall'originale (capi G.1 e G.2) con rideterminazione della pena in anni 3 e mesi 3 e conferma delle statuizioni civili. Le censure del ricorrente hanno riguardato, tra l'altro: violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem in relazione alla natura fidefacente degli atti; vizio di motivazione e insufficienza della prova circa la difformità e il dolo (mancata acquisizione dell'originale, errore del collaboratore, mancata collazione); violazione della presunzione d'innocenza per aver mantenuto statuizioni civili dopo estinzione per prescrizione; errata qualificazione giuridica delle copie (copie semplici vs copie autentiche) e dell'aggravante della fidefacenza; e contestazione della riformazione in pejus della pena. È stata anche prospettata la sollevazione di questione di legittimità costituzionale di art. 115-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e/o inammissibili i motivi volti a disconoscere la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati relativi alle copie difformi (G.1 e G.2), confermando che le copie autentiche erano difformi dall'originale e che tale difformità (espunzione selettiva di particelle demaniali) era probabilmente volontaria e idonea a integrare il reato aggravato ex art. 478, secondo comma. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale circa l'impossibilità di assolvere nel merito i reati estinti per prescrizione e, quindi, la legittimità del procedimento volto ad accertare la responsabilità civile ai sensi dell'art. 578 c.p.p. (applicazione del criterio del "più probabile che non" per gli effetti civili). Ha inoltre escluso la sussistenza di vizi rilevanti in ordine alla violazione della presunzione d'innocenza e ha ritenuto che eventuali profili di violazione formalmente riconducibili ad art. 115-bis c.p.p. debbano essere fatti valere con i rimedi specifici previsti dalla norma. Sono state confermate le statuizioni civili e disposti i rimborsi delle spese processuali e di difesa delle parti civili; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e a rifondere le spese delle parti civili come liquidato.

Norme richiamate

  • art. 478 cod. pen.

    Regola il rilascio di copie autentiche difformi dall'originale; la Corte ha ritenuto integrato il reato quando le copie recavano attestazione di conformità ma omettevano specifiche particelle (demaniali), valutando la difformità come elemento oggettivo e l'espunzione selettiva come indizio del dolo.

  • art. 479 cod. pen.

    Regola il falso ideologico in atto pubblico; era la fattispecie contestata ai rogiti (capi A–F). La Corte ha rilevato che la qualificazione di tali atti come pubblici fidefacenti è corretta ai fini penali, ma alcune imputazioni sono risultate estinte per prescrizione per vizi di contestazione dell'aggravante.

  • art. 476, comma 2 cod. pen.

    Prevede l'aggravante della fidefacenza degli atti pubblici. La Corte ha ricordato che l'aggravante deve essere espressamente contestata in capo di imputazione; la sua omissione può impedire l'applicazione e incidere sul corso della prescrizione.

  • art. 115-bis cod. proc. pen.

    Norma che limita i riferimenti alla colpevolezza in provvedimenti diversi dalle decisioni di merito e tutela la presunzione di innocenza nella comunicazione di provvedimenti; la difesa aveva chiesto questione costituzionale ma la Corte ha ritenuto inapplicabile la censura generale qui prospettata e indicato il rimedio ordinario previsto dal comma 3 per eventuali violazioni.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Regola la decisione sui soli effetti civili quando il reato si estingue per prescrizione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (sent. n.182/2021 e Sez. U Calpitano) e ha confermato che il giudice d'appello deve prima valutare, oltre ogni ragionevole dubbio, se assolvere; se non è possibile, decide sugli effetti civili con il criterio della probabilità prevalente.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Stabilisce il canone di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" per la decisione della colpevolezza. La Corte ha osservato che il giudizio di legittimità non sostituisce quello di merito e può censurare la motivazione solo se manifestamente illogica o decisiva.

  • art. 2700 e art. 2714 cod. civ.

    Articoli sulla forza probatoria dell'atto pubblico e sulla copia: la difesa sosteneva che la copia non potesse avere maggiore efficacia rispetto all'originale; la Corte ha chiarito che un atto pubblico notarile è in generale fidefacente e che le copie autentiche possono essere considerate fidefacenti quando attestate come conformi all'originale.

  • art. 47 legge n. 89/1913 (legge notarile)

    Impone al notaio l'indagine della volontà delle parti e doveri di verifica; la Corte ha ricordato che il notaio ha obblighi di verifica (visure, titoli) che non sono meramente formali e che possono fondare responsabilità penale e civile.

  • art. 67 legge n. 89/1913

    Stabilisce modalità formali delle postille (uso di inchiostro indelebile). Utilizzato per confutare l'ipotesi difensiva secondo cui le cancellazioni sarebbero state fatte a matita e quindi poco rilevanti.

  • art. 2043 cod. civ.

    Norma sulla responsabilità aquiliana; la Corte ha ritenuto che le condotte del notaio, anche se i reati penali sono caduti per prescrizione, abbiano potuto determinare un danno (anche potenziale) riconducibile a responsabilità civile.

  • art. 6 CEDU (par. 2)

    Richiamato con riferimento alla presunzione d'innocenza; la Corte ha ritenuto compatibile l'assetto procedurale (possibilità per il giudice penale d'appello di decidere sugli effetti civili dopo prescrizione) con gli obblighi convenzionali, conformandosi alla giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU.

Massime di principio

  • Quando un reato si estingue per prescrizione durante l'appello, il giudice d'appello deve prima valutare se sussistono elementi che impongano l'assoluzione nel merito (criterio "oltre ogni ragionevole dubbio"); solo se l'assoluzione non è possibile può decidere sugli effetti civili applicando il criterio della probabilità prevalente ("più probabile che non").
  • Le circostanze aggravanti (es. fidefacenza ex art. 476 c.p.) devono essere espressamente indicate nel capo di imputazione; la loro omissione può precluderne l'applicazione e incidere sugli esiti (anche prescrizionali) del processo.
  • Il notaio ha obblighi di verifica non meramente formali (visure ipotecarie/catastali, controllo dei titoli): omissioni o attestazioni mendaci possono integrare responsabilità penale (falso ideologico/omesso impedimento) e civile per danno ai terzi.
  • Le copie autentiche attestate come conformi all'originale possono avere valore fidefacente; la produzione di copie attestate e tuttavia difformi dall'originale (soprattutto se con espunzioni selettive di elementi rilevanti) può integrare il reato di falsità in copie autentiche.
  • In sede di cassazione non sono riaperti, salvo profili di diritto, i giudizi di merito su valutazioni probatorie discrezionali (es. diniego di perizia o acquisizione documentale), a meno che la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica o carente.
  • Se si ritiene di essere lesi da riferimenti alla colpevolezza in provvedimenti diversi dalla decisione di merito, occorre attivare i rimedi specifici previsti dalla normativa (es. art. 115-bis c.p.p., comma 3) più che prospettare una questione di incostituzionalità generica.
  • La prova del danno ai fini della condanna civile derivante da reato può essere anche presuntiva: per la condanna generica non è sempre necessaria la dimostrazione dettagliata del danno già in sede penale, la quantificazione rimane a fase di liquidazione.

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