Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16152/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava otto profili: (1) vizio di motivazione per eccessivo rinvio per relationem e motivazione apparente; (2) violazione di legge per la qualificazione, da parte dei giudici di merito, della contestazione sopravvenuta come "fatto diverso" anziché "fatto nuovo", con pregiudizio del diritto di difesa e omissione dell'udienza preliminare; (3) travisamento delle dichiarazioni del teste Sergio Di Blasi, che sarebbero state interpretate come certe anziché dubbie; (4) e (5) mancata assunzione di prove decisive e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi (dolo specifico) della bancarotta fraudolenta documentale; (6) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del dolo specifico nella bancarotta fraudolenta patrimoniale; (7) mancata applicazione delle circostanze attenuanti (art. 62, comma 1, n. 6, e attenuanti generiche) per l'integrale risarcimento del danno; (8) illegittimo aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 219 R.D. n. 267/1942.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondati la maggior parte dei motivi e ha confermato la sostanza della decisione di merito, salvo che per la fattispecie di bancarotta semplice documentale (come qualificata dal primo giudice): tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione (dies a quo con la dichiarazione di fallimento del 21/07/2017) e la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente a quella condotta. Per il resto i motivi sono stati respinti: la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato inammissibili deduzioni non svolte in appello o non specifiche, e ha escluso un travisamento probatorio nella valutazione delle dichiarazioni del teste Di Blasi. Conseguentemente, la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale è sostanzialmente confermata, ma è disposta la rivalutazione del trattamento sanzionatorio (pena e applicazione di attenuanti/aumenti di pena) alla luce dell'annullamento del capo estinto per prescrizione; i motivi 7 e 8, relativi al trattamento sanzionatorio, sono assorbiti per essere riesaminati in sede di determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per l'esposizione dei motivi secondo la procedura

    norma procedurale richiamata per l'ordine e la formulazione dei motivi nel ricorso; nessuna interpretazione estesa dalla Corte oltre il suo uso formale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omissione di prove): la Corte ha applicato tali lett. per sindacare i profili dedotti, dichiarando infondati o inammissibili quelli che non erano specifici o attinenti al perimetro del giudizio di legittimità

  • art. 518 cod. proc. pen.

    richiamato nel contesto della distinzione "fatto nuovo"

    norma che tutela il diritto di difesa quando il pubblico ministero introduca fatti nuovi in udienza preliminare; la Corte ha giudicato inammissibile la censura perché non prospettata in appello secondo le regole di proponibilità

  • art. 516 cod. proc. pen.

    richiamato nel contesto della distinzione "fatto diverso"

    norma che regola la contestazione di fatti diversi nell'atto di imputazione; la Corte ha esaminato la qualificazione operata dai giudici di merito ma ha ritenuto la censura non proponibile/o infondata in sede di legittimità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle ipotesi di proscioglimento; la Corte ha osservato che non sussistono cause di proscioglimento previste da questa norma e che, quindi, il reato di bancarotta semplice è estinto per prescrizione

  • art. 62 cod. pen.

    circostanza attenuante prevista per l'integrale risarcimento del danno: il ricorrente aveva chiesto l'applicazione di tale attenuante ma la valutazione sulla sua operatività deve essere rimessa alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 219 R.D. n. 267/1942

    richiamato in relazione all'aumento di pena

    norma del regio decreto fallimentare che disciplina aumenti di pena in materia fallimentare; la Corte ha disposto che la verifica dell'aumento di pena vada riesaminata nell'ambito della rivalutazione sanzionatoria conseguente all'annullamento del capo prescritto

Massime di principio

  • La motivazione 'per relationem' è legittima se il giudice dimostra di aver conosciuto e meditato le ragioni richiamate e se l'atto di riferimento è conoscibile dalla parte: un rinvio non costituisce automaticamente motivazione apparente.
  • Questioni o vizi non prospettati con sufficiente specificità in appello non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione: la Corte di legittimità non sopperisce a difetti di deduzione nelle fasi precedenti.
  • La Cassazione non riesamina il merito probatorio: può censurare travisamenti solo quando sia palese e non contestabile la differenza tra la prova raccolta e la sua trasposizione nella motivazione; interpretazioni alternative dei fatti restano competenza del giudice di merito.
  • Se un reato è estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la condanna senza rinvio per quella sola fattispecie e disporre la rivalutazione del trattamento sanzionatorio per le accuse residue.
  • La qualificazione di una contestazione come 'fatto nuovo' o 'fatto diverso' incide sul diritto di difesa (esigenza di udienza preliminare e possibilità di esame), e la relativa censura deve essere sollevata tempestivamente e specificamente nelle fasi di merito per essere efficace in sede di legittimità.
  • Le circostanze attenuanti (es. integrale risarcimento) e gli aumenti di pena previsti da norme speciali devono essere valutati con precisione nel calcolo definitivo della pena; annullamenti parziali possono richiedere una riconsiderazione complessiva del trattamento sanzionatorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.