Cassazione Penale, Sentenza n. 16152/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava otto profili: (1) vizio di motivazione per eccessivo rinvio per relationem e motivazione apparente; (2) violazione di legge per la qualificazione, da parte dei giudici di merito, della contestazione sopravvenuta come "fatto diverso" anziché "fatto nuovo", con pregiudizio del diritto di difesa e omissione dell'udienza preliminare; (3) travisamento delle dichiarazioni del teste Sergio Di Blasi, che sarebbero state interpretate come certe anziché dubbie; (4) e (5) mancata assunzione di prove decisive e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi (dolo specifico) della bancarotta fraudolenta documentale; (6) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del dolo specifico nella bancarotta fraudolenta patrimoniale; (7) mancata applicazione delle circostanze attenuanti (art. 62, comma 1, n. 6, e attenuanti generiche) per l'integrale risarcimento del danno; (8) illegittimo aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 219 R.D. n. 267/1942.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondati la maggior parte dei motivi e ha confermato la sostanza della decisione di merito, salvo che per la fattispecie di bancarotta semplice documentale (come qualificata dal primo giudice): tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione (dies a quo con la dichiarazione di fallimento del 21/07/2017) e la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente a quella condotta. Per il resto i motivi sono stati respinti: la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato inammissibili deduzioni non svolte in appello o non specifiche, e ha escluso un travisamento probatorio nella valutazione delle dichiarazioni del teste Di Blasi. Conseguentemente, la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale è sostanzialmente confermata, ma è disposta la rivalutazione del trattamento sanzionatorio (pena e applicazione di attenuanti/aumenti di pena) alla luce dell'annullamento del capo estinto per prescrizione; i motivi 7 e 8, relativi al trattamento sanzionatorio, sono assorbiti per essere riesaminati in sede di determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per l'esposizione dei motivi secondo la procedura
norma procedurale richiamata per l'ordine e la formulazione dei motivi nel ricorso; nessuna interpretazione estesa dalla Corte oltre il suo uso formale
disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omissione di prove): la Corte ha applicato tali lett. per sindacare i profili dedotti, dichiarando infondati o inammissibili quelli che non erano specifici o attinenti al perimetro del giudizio di legittimità
richiamato nel contesto della distinzione "fatto nuovo"
norma che tutela il diritto di difesa quando il pubblico ministero introduca fatti nuovi in udienza preliminare; la Corte ha giudicato inammissibile la censura perché non prospettata in appello secondo le regole di proponibilità
richiamato nel contesto della distinzione "fatto diverso"
norma che regola la contestazione di fatti diversi nell'atto di imputazione; la Corte ha esaminato la qualificazione operata dai giudici di merito ma ha ritenuto la censura non proponibile/o infondata in sede di legittimità
richiamato in relazione alle ipotesi di proscioglimento; la Corte ha osservato che non sussistono cause di proscioglimento previste da questa norma e che, quindi, il reato di bancarotta semplice è estinto per prescrizione
circostanza attenuante prevista per l'integrale risarcimento del danno: il ricorrente aveva chiesto l'applicazione di tale attenuante ma la valutazione sulla sua operatività deve essere rimessa alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio
richiamato in relazione all'aumento di pena
norma del regio decreto fallimentare che disciplina aumenti di pena in materia fallimentare; la Corte ha disposto che la verifica dell'aumento di pena vada riesaminata nell'ambito della rivalutazione sanzionatoria conseguente all'annullamento del capo prescritto
Massime di principio
- La motivazione 'per relationem' è legittima se il giudice dimostra di aver conosciuto e meditato le ragioni richiamate e se l'atto di riferimento è conoscibile dalla parte: un rinvio non costituisce automaticamente motivazione apparente.
- Questioni o vizi non prospettati con sufficiente specificità in appello non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione: la Corte di legittimità non sopperisce a difetti di deduzione nelle fasi precedenti.
- La Cassazione non riesamina il merito probatorio: può censurare travisamenti solo quando sia palese e non contestabile la differenza tra la prova raccolta e la sua trasposizione nella motivazione; interpretazioni alternative dei fatti restano competenza del giudice di merito.
- Se un reato è estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la condanna senza rinvio per quella sola fattispecie e disporre la rivalutazione del trattamento sanzionatorio per le accuse residue.
- La qualificazione di una contestazione come 'fatto nuovo' o 'fatto diverso' incide sul diritto di difesa (esigenza di udienza preliminare e possibilità di esame), e la relativa censura deve essere sollevata tempestivamente e specificamente nelle fasi di merito per essere efficace in sede di legittimità.
- Le circostanze attenuanti (es. integrale risarcimento) e gli aumenti di pena previsti da norme speciali devono essere valutati con precisione nel calcolo definitivo della pena; annullamenti parziali possono richiedere una riconsiderazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
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