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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il delitto di falso (art. 476 c.p.). Il ricorrente deduce cinque motivi: vizio di motivazione e insufficienza probatoria nella ricostruzione dell'alterazione della delibera e della sua riferibilità a Sebastianelli; errata qualificazione giuridica del documento digitale trasmesso (se atto pubblico o mera copia/informazione interna) e conseguente travisamento della fattispecie; omissione di valutazione di documenti amministrativi che avrebbero potuto dimostrare una origine anteriore della versione divergente; deduzione del dolo sulla base della posizione istituzionale e del movente politico anziché di elementi probatori che attestino consapevolezza e volontà; violazione del principio di correlazione tra capo di imputazione e fatto ritenuto e mancato accertamento del danno risarcibile alla parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato incertezza e manifesta illogicità della motivazione di merito circa l'esatta condotta di falso ascritta (non chiarito se l'originale era stato alterato o se erano invece alterate solo le copie cartacee/digitali), inesatta individuazione del tempus commissi delicti rispetto alla PEC del 20/09/2020, e mancata qualificazione giuridica del file digitale (atto pubblico vs copia interna). Ha sottolineato l'obbligo di determinare con precisione la condotta e la relativa natura giuridica del documento, nonché la necessità di non desumere il dolo dalla sola carica o dal movente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Le ulteriori questioni, comprese quelle civili, sono state ritenute assorbite e dovranno essere riesaminate in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    Norma sul falso materiale in atti pubblici: la Corte richiede chiara prova dell'alterazione dell'atto pubblico e della riferibilità soggettiva all'imputato; occorre identificare con precisione quale documento sia stato falsificato (originale o copia digitale) per applicare correttamente la norma

  • art. 477 cod. pen.

    Falso materiale in certificati o autorizzazioni amministrative: indicata come possibile alternativa qualificatoria nel caso il documento fosse una riproduzione o un certificato con diversa natura giuridica

  • art. 478 cod. pen.

    Falso materiale in copie autentiche o in attestati del contenuto di atti: menzionata quale fattispecie applicabile se l'illecito riguardasse copie o riproduzioni e non l'atto originario

  • art. 2699 cod. civ.

    Definizione civilistica di atto pubblico: la Corte richiama la necessità di verificare se il documento digitale possieda i requisiti sostanziali dell'atto pubblico (paternità, integrità, funzione probatoria) per inquadrare correttamente il reato

  • art. 2700 cod. civ.

    Presunzione di autenticità degli atti pubblici: utile per confrontare la natura dell'originale con quella delle copie, ma applicabilità subordinata all'accertamento della qualifica del documento digitale

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione: la Corte rileva lacune motivazionali e illogicità che rendono necessaria nuova valutazione di merito

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Regole sul giudizio abbreviato e motivazione: richiamata nella ricostruzione del percorso argomentativo delle sentenze di merito

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Potere della Corte d'appello nella revisione della sentenza di primo grado: contestata in relazione all'ampio ricorso a inferenze non supportate dai dati processuali

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Regole sull'assistenza difensiva e valutazione delle deduzioni: menzionata nel contesto di omessa o insufficiente risposta alle censure difensive

  • art. 491 e 491-bis cod. pen.

    Riferimenti normativi relativi alla pena per i reati di falso; citati negli atti di impugnazione come parte del quadro normativo contestato

  • art. 42, 43, 47 cod. pen.

    Elementi soggettivi e causa di esclusione del dolo (errore): la Corte sottolinea che il dolo non può essere desunto dalla sola posizione o movente e che va valutata la coscienza/volontà dell'agente

  • art. 110 e 117 cod. pen.

    Concorso di persone e responsabilità per funzione pubblica: ricordate perché la Corte ha censurato l'attribuzione del dolo sulla base della sola carica ricoperta

  • art. 521, 522, 538, 539, 541, 597 cod. proc. pen.

    Norme sul contenuto della sentenza, responsabilità civile e liquidazione del danno: richiamate in relazione alle censure sulla correlazione tra imputazione e statuizioni civili e sull'accertamento del danno

  • art. 185 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai profili di responsabilità civile e al nesso di causalità tra condotta e danno contestato

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio generale della responsabilità civile per fatto illecito: richiamato in correlazione alle statuizioni risarcitorie confermate in sede di merito e censurate per carenza di accertamento del danno

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella esposizione dei motivi di impugnazione: citata come riferimento procedurale per il contenuto del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • In ipotesi di falso su documenti amministrativi digitali è imprescindibile individuare con precisione quale documento sia ritenuto falsificato (originale cartaceo, copia cartacea rilasciata, file digitale trasmesso) perché la qualificazione giuridica del reato dipende dalla natura del documento
  • Per ritenere la sussistenza del reato di falsità materiale in atti pubblici (art. 476 c.p.) è necessario provare, oltre ogni ragionevole dubbio, sia l'alterazione dell'atto che la riferibilità soggettiva della manipolazione all'imputato; non è ammesso trarre il dolo esclusivamente dalla posizione rivestita o dal movente politico
  • Nei casi di documenti informatici va valutato se essi abbiano i requisiti sostanziali dell'atto pubblico (paternità, integrità, sottoscrizione/registrazione nel sistema documentale) e, in mancanza, bisogna considerare ipotesi alternative (falso in copie, falso in certificati o irrilevanza penale)
  • È obbligatorio eseguire e motivare confronti tecnici (perizie informatiche, analisi dei file, cronologie, metadati) e comparazioni con l'originale o con fonti antecedenti prima di desumere l'alterazione dal mero sospetto o da elementi indiziari deboli
  • Il giudice di merito deve rispondere in modo puntuale e motivato alle deduzioni difensive, soprattutto quando la difesa produce elementi documentali che prospettano una diversa ricostruzione storica o tecnica
  • La correlazione tra capo di imputazione e fatto ritenuto dalla sentenza è vincolante: ogni variazione sostanziale dell'oggetto della contestazione o del periodo temporale richiede nuova e specifica contestazione o deve essere adeguatamente motivata per non integrare ultravisione (ultrapetizione)
  • Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, va accertato un pregiudizio concreto e il nesso causale diretto con il reato; il mero turbamento derivante da normale dialettica politico-amministrativa difficilmente giustifica condanna risarcitoria

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