Cassazione Penale, Ordinanza n. 00623/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l'imputato per guida in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti, accertando che al momento della guida fosse sotto l'effetto di THC sulla base della positività ai test tossicologici, delle osservazioni degli operanti e delle modalità di guida, e applicando anche la sanzione accessoria della sospensione della patente. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione di legge per erronea integrazione dell'art. 187 C.d.S. sulla sola base della positività al THC e di sintomi soggettivi, senza adeguato accertamento medico; (2) vizio di motivazione perché la motivazione sarebbe apparente e i sintomi descritti sarebbero compatibili con stati ansiosi o di stanchezza, inoltre sarebbe stata trascurata la documentazione sanitaria che parlava di buone condizioni cliniche; (3) vizio di motivazione ex art. 606, lett. e c.p.p. perché lo stato di alterazione sarebbe stato desunto solo dalle dichiarazioni degli operanti; (4) omessa valutazione di una consulenza tecnica difensiva richiamata in appello; (5) violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., che il ricorrente riteneva applicabile nonostante la valutazione di pericolosità della condotta e i precedenti dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che la sentenza d'appello fosse adeguatamente motivata. In particolare, ha ritenuto corretta la ricostruzione dello stato di alterazione psico-fisica sulla base di più elementi convergenti: esiti tossicologici positivi, sintomi osservati dagli operanti (pupille dilatate, alternanza di euforia e silenzio, gestualità agitata) e modalità di guida. Ha inoltre affermato che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, che la consulenza di parte non era stata adeguatamente riportata o allegata nel ricorso e che il diniego dell'art. 131-bis c.p. era sorretto da valutazione complessiva della pericolosità concreta e dei precedenti dell'imputato. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per integrare il reato non basta l'assunzione di sostanze stupefacenti prima della guida, ma occorre che la condotta sia tenuta in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione; la prova può risultare da un insieme di elementi convergenti, non da soli sintomi generici.
La valutazione della prova deve essere complessiva e coerente; la motivazione è corretta quando dà conto degli elementi convergenti che sorreggono l'affermazione di responsabilità.
Il vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa lettura del compendio probatorio.
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta, valutata complessivamente, esprima una rilevante messa in pericolo dell'altrui incolumità e quando gli elementi personali dell'imputato depongano per una non irrilevante abitualità del comportamento.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi giustificare la sanzione pecuniaria accessoria.
Massime di principio
- Nel reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti, la positività tossicologica è un dato rilevante ma non autosufficiente: occorre accertare anche, con elementi concreti e convergenti, l'effettivo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida.
- Lo stato di alterazione può essere desunto da una pluralità di indici sintomatici specifici, valutati unitariamente insieme agli esiti tecnici e al contesto della condotta di guida; non è necessario un unico accertamento medico specialistico se il quadro probatorio complessivo è coerente.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, né ottenere una sostituzione della lettura dei fatti operata dai giudici di merito con una lettura alternativa proposta dal ricorrente.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando indica gli elementi decisivi posti a base della decisione; il giudice non deve confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione della concreta offensività della condotta e della personalità dell'agente, inclusi eventuali precedenti che incidano sul giudizio di abitualità o sulla valutazione complessiva della meritevolezza del beneficio.
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