Cassazione Civile, Sentenza n. 1160/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la loro opposizione agli atti esecutivi per inosservanza del termine perentorio di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza fissato nella fase sommaria. Essi deducevano (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., lamentando che il Tribunale aveva erroneamente richiamato l'art. 617 invece dell'art. 618 e sostenevano che, nel giudizio di cognizione piena successivo alla fase sommaria, a rilevare ai fini di ammissibilità fosse solo il rispetto del termine ex art. 617 c.p.c.; (ii) che il decreto di fissazione depositato era illeggibile e non era stato comunicato dalla cancelleria, per cui la decadenza non poteva essere fatta valere senza previa effettiva conoscenza, invocando un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 3 e 24 Cost.) e richiamando giurisprudenza e norme storiche sulla comunicazione dei provvedimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio di giurisprudenza consolidata secondo cui il decreto che fissa l'udienza per la fase sommaria e assegna il termine perentorio per la notificazione del ricorso non è soggetto a comunicazione obbligatoria da parte della cancelleria; se l'opponente lascia scadere il termine perentorio perde l'azione e l'opposizione è inammissibile, senza diritto automatico alla rimessione in termini. La Corte ha inoltre osservato che i ricorrenti non hanno documentato né specificamente chiesto in sede di merito (e nemmeno in sede di legittimità) la rimessione in termini e ha quindi escluso la fondatezza del secondo motivo. Il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese a Poste Italiane, con liquidazione degli importi e indicazione dell'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto delle regole procedurali sull'opposizione e sulle formalità di fissazione dell'udienza; la decisione segnala che la normativa non impone la comunicazione del decreto di fissazione a cura della cancelleria.
Norma che disciplina il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi; i ricorrenti invocavano rilevanza del termine ex art. 617 nella fase di merito, ma la Corte ha confermato la distinzione tra termini della fase sommaria e della fase di merito.
Riferito al termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione nella fase sommaria; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina che non impone comunicazione obbligatoria del decreto e che la mancata notifica nel termine comporta inammissibilità, salvo istanza di rimessione non documentata dai ricorrenti.
Richiamato in rapporto alla disciplina complessiva dell'opposizione agli atti esecutivi; integrato nel ragionamento sulla procedibilità dell'opposizione.
Citato rispetto al comportamento di Poste Italiane che ha reso la dichiarazione di terzo; la Corte osserva che Poste ha agito nel rispetto delle regole processuali come terzo pignorato.
Richiamato per notare che l'intervento del Ministero della Giustizia è avvenuto al di fuori dei termini, con conseguenze sul suo status processuale nella liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.
art. 11, comma 6, legge 8 luglio 1980, n. 319 (richiamata)
Citata a mero titolo storico/argomentativo nella richiamata giurisprudenza sulla necessità di comunicazione dei provvedimenti in contesti diversi; la Corte osserva che le pronunce invocate risalgono a un'epoca precedente all'uso telematico.
art. 29 legge 13 giugno 1942, n. 794 (richiamata)
Richiamata nella giurisprudenza citata dai ricorrenti ma la Corte ritiene il contesto storico-normativo non sovrapponibile alla realtà telematica attuale.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti per un'interpretazione costituzionalmente orientata (parità e ragionevolezza), ma la Corte non ha ritenuto la norma sufficiente a mutare la regola about comunicazione del decreto di fissazione.
art. 24 Cost.
Richiamato per il diritto alla difesa; la Corte ha valutato che il sistema processuale non viola tale diritto, posto l'onere di diligenza delle parti e la possibilità di rimessione in termini previa istanza specifica.
artt. 135, 136, 153 c.p.c. (richiamati)
Citati dai ricorrenti in relazione alle regole di comunicazione e notificazione telematica; la Corte non ha ritenuto che impongano un obbligo di comunicazione del decreto da parte della cancelleria nella fattispecie.
Massime di principio
- Il decreto di fissazione dell'udienza per la fase sommaria, con l'indicazione del termine perentorio di notificazione, non è soggetto a comunicazione obbligatoria da parte della cancelleria: la responsabilità di vigilare sui termini grava sulle parti.
- La mancata notificazione entro il termine perentorio comporta l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e, in assenza di una istanza di rimessione in termini adeguatamente documentata, non si può ottenere il recupero del termine.
- Se il decreto depositato risulta illeggibile sul portale (Polisweb) la parte diligente deve tempestivamente richiedere copia leggibile in cancelleria e, se necessario, formulare espressa istanza di rimessione, documentando l'impossibilità di conoscere il provvedimento.
- L'invocata interpretazione 'costituzionalmente orientata' (art. 3 e 24 Cost.) non elimina l'onere generale di diligenza delle parti nei procedimenti esecutivi; è invece essenziale produrre in giudizio istanze e motivazioni formali quando si chiede il recupero dei termini.
- La regolare notifica del ricorso crea il minimo contraddittorio necessario perché il giudice possa esercitare officiosamente i suoi poteri; se la notificazione è assente, l'azione è normalmente inammissibile.
- In situazioni analoghe è fondamentale: (a) verificare quotidianamente gli atti telematici; (b) chiedere immediatamente copia cartacea leggibile in cancelleria se il deposito telematico è illeggibile; (c) presentare prontamente, e documentare, una formale istanza di rimessione in termini se si contesta di non essere stati posti in condizione di conoscere il decreto.
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