Parere n. 355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Regione Umbria, contro Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cabina di Regia del Pnrr, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione del Pnrr per l’Istruzione e la Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per il Sistema delle Conferenze-Conferenza Unificata, Regione Lazio, e nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige /Suedtirol, Regione Autonoma Valle D’Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, avverso il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 124 del 30 giugno 2025 recante “l'aggiornamento dei criteri, di cui al D.M. 30 giugno 2023, prot. 127, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'a.s. 2026/27, ex art. 1, c. 557, L. 29.12.2022, n. 197. PNRR. M4.C1. Riforma 1.3”, registrato alla Corte dei Conti nr. 1486 il 15/07/2025 limitatamente alla parte in cui prevede l’assegnazione alla Regione Umbria del contingente organico DS/DSGA per l’anno 2026/2027 di n. 130 unità; la relazione tecnico – illustrativa del Decreto 124 limitatamente alla parte in cui prevede l’assegnazione alla Regione Umbria del contingente organico DS/DSGA per l’anno 2026/2027 di n. 130 unità; il Decreto n. 209 del 31/10/2025 del MIM trasmesso alla Regione Umbria con nota prot. MIM 213227 del 5/11/2025, con cui il MIM ha differito alla data del 30/11/2025 il termine ultimo per l’adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica della Regione Umbria per l’a.s. 2026/2027, rilevando nelle premesse che il contingente sedi/DS/DSGA attribuito all’Umbria con il Decreto 124 “..non è derogabile ai sensi di legge”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, della relativa relazione tecnico-illustrativa e del decreto MIM n. 209 del 31 ottobre 2025, limitatamente all’assegnazione all’Umbria di 130 unità del contingente organico DS/DSGA per l’anno scolastico 2026/2027.
Esito
La questione giuridica
La Regione Umbria ha proposto ricorso straordinario, con istanza cautelare, sostenendo che gli atti impugnati avrebbero illegittimamente determinato il contingente di dirigenti scolastici e funzionari di elevata qualificazione assegnato alla Regione per l’anno scolastico 2026/2027. I motivi dedotti riguardavano: l’asserita mancata applicazione del fattore medio di incremento dell’1,60% previsto dal decreto n. 124/2025; la mancata compensazione interregionale a favore dei comuni montani; l’errata applicazione della formula di calcolo e il difetto di istruttoria; il contrasto con gli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.3 del PNRR; la violazione del regolamento UE 2021/241 e dell’art. 117 Cost.; nonché il difetto di motivazione, trasparenza e chiarezza circa i passaggi matematici seguiti per assegnare all’Umbria 130 unità. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso straordinario, ritenendo applicabile il rito acceleratorio previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 per le procedure amministrative concernenti interventi finanziati, anche in parte, con risorse PNRR, e ha inoltre dedotto la tardività del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità. Gli atti impugnati sono stati adottati in attuazione dell’art. 1, commi 557 e 558, della legge n. 197/2022, nell’ambito della riorganizzazione del sistema scolastico prevista dal PNRR e diretta al conseguimento dell’obiettivo M4C1R1.3. Pertanto, la controversia rientra nell’ambito applicativo dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, che si riferisce a qualsiasi procedura amministrativa concernente interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR. La Sezione ha escluso che tale disposizione sia limitata alle sole procedure relative alla progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione di opere PNRR, non essendo prevista dalla norma una simile restrizione. Richiamando precedenti pareri della Sezione I, tra cui i nn. 738/2025, 1199/2023 e 1178/2023, ha quindi concluso che il ricorso straordinario non è praticabile nella procedura in esame. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi al calcolo del contingente, alla compensazione per i comuni montani, al PNRR, alla motivazione e alla trasparenza, né l’istanza cautelare.
Osservazioni
Applicabilità dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022
Il ricorso straordinario è inammissibile quando riguarda una procedura amministrativa concernente interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, poiché in tale ambito opera il rito speciale acceleratorio previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
Nozione di procedura amministrativa PNRR
L’ambito applicativo dell’art. 12-bis non è limitato alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione di opere materiali. La disposizione comprende anche gli atti adottati per dare attuazione a riforme del PNRR, quale la riorganizzazione del sistema scolastico prevista dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 1.3.
Esame dei motivi di merito
L’inammissibilità preclude l’esame delle censure relative all’assegnazione all’Umbria di 130 unità DS/DSGA, alla mancata applicazione del fattore dell’1,60%, alla compensazione interregionale, al trattamento dei comuni montani, alla motivazione, all’istruttoria e alla conformità al PNRR.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR
La disposizione rende non praticabile il ricorso straordinario nelle procedure amministrative riconducibili a interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR e non si limita alle procedure relative a opere materiali.
art. 1, commi 557 e 558, l. n. 197/2022
Le disposizioni costituiscono la base normativa degli atti impugnati, adottati per dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista dal PNRR.
art. 19, commi 5-quater e 5-quinquies, d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
La ricorrente le ha richiamate in relazione alla determinazione del contingente e al dimensionamento regionale della rete scolastica; la Sezione non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
Regolamento (UE) 2021/241
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all’attuazione efficace, efficiente e coerente del PNRR; la censura non è stata esaminata per la declaratoria di inammissibilità.
art. 117, comma 1, Cost.
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai vincoli derivanti dal diritto dell’Unione e dal PNRR, senza essere esaminata nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è praticabile per controversie riguardanti procedure amministrative concernenti interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, quando la normativa prevede per tali procedure uno speciale rito acceleratorio ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
- L’espressione “qualsiasi procedura amministrativa” utilizzata dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 comprende non soltanto le procedure relative alla progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione di opere PNRR, ma anche gli atti amministrativi attuativi di riforme e obiettivi del PNRR.
- La riconducibilità di un atto a una riforma del PNRR è sufficiente a integrare l’ambito applicativo del rito speciale, anche quando l’atto non riguardi direttamente la realizzazione di un’opera pubblica finanziata con fondi europei.
Impugnazione del contingente organico scolastico assegnato all’Umbria
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dalla Regione Umbria contro il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, la relativa relazione tecnico-illustrativa e il decreto MIM n. 209 del 31 ottobre 2025. Gli atti concernono la definizione e la distribuzione tra le Regioni del contingente di dirigenti scolastici e funzionari di elevata qualificazione per l’anno scolastico 2026/2027. L’Umbria ha contestato l’assegnazione di 130 unità.
Premesse e motivi del ricorso
La Regione ha sostenuto di essere stata penalizzata rispetto alle altre Regioni nel dimensionamento della rete scolastica. In particolare, ha dedotto che non sarebbe stato applicato il fattore medio di incremento dell’1,60% previsto dall’art. 1, comma 5, del decreto n. 124/2025, essendo stato utilizzato per l’Umbria un incremento dello 0,8%. Ha inoltre lamentato la mancata applicazione di forme di compensazione interregionale in favore dei territori caratterizzati dalla presenza di comuni montani.
Le ulteriori censure riguardavano l’errata applicazione della formula prevista dal decreto e dalla relazione illustrativa, il difetto di istruttoria, la disparità di trattamento, la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e leale collaborazione, nonché il contrasto con gli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.3 del PNRR. La Regione ha sostenuto che il contingente assegnato avrebbe comportato il dimensionamento di ulteriori due autonomie scolastiche, con ricadute sull’organizzazione del sistema scolastico regionale.
Eccezioni dell’amministrazione
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha eccepito l’inammissibilità del ricorso straordinario, sostenendo che la controversia rientrasse nell’ambito del rito acceleratorio previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Tale disposizione riguarda qualsiasi procedura amministrativa concernente interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR. Il Ministero ha inoltre dedotto la tardività del ricorso e ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha accolto l’eccezione di inammissibilità. Gli atti impugnati sono stati adottati ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 558, della l. n. 197/2022, per dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista dal PNRR e, in particolare, all’obiettivo della Riforma M4C1R1.3.
Secondo il Consiglio di Stato, la controversia rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. La formula normativa riferita a “qualsiasi procedura amministrativa” non consente di restringere il rito speciale alle sole procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione di opere PNRR. Vi rientrano anche gli atti amministrativi connessi all’attuazione di riforme del PNRR, come quelli concernenti la riorganizzazione del sistema scolastico.
La Sezione ha richiamato, in senso conforme, i precedenti pareri della Sezione I nn. 738/2025, 1199/2023 e 1178/2023.
Esito
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Sezione non ha esaminato le censure riguardanti il calcolo del contingente, la compensazione interregionale, la specificità dei comuni montani, la motivazione degli atti, il difetto di istruttoria e la conformità al PNRR, né ha esaminato l’istanza cautelare.
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