Cassazione Civile, Ordinanza n. 17816/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato una cartella di pagamento relativa a maggiore IRPEF per gli anni 2004 e 2005, riferita al reddito di partecipazione del contribuente quale socio al 50% di una società di persone. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti alla CTP, che l'aveva annullata ritenendo nulli gli avvisi di accertamento presupposti perché non preceduti dal contraddittorio in sede di accertamento con adesione. In appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione dell'Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso originario sul presupposto che gli avvisi di accertamento, regolarmente notificati e non impugnati nei termini, fossero ormai definitivi e che contro la cartella potessero essere dedotti solo vizi propri. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che la mancata instaurazione del contraddittorio dopo l'istanza di accertamento con adesione rendeva invalidi gli avvisi presupposti; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la condanna alle spese di entrambi i gradi di merito, nonostante l'Agenzia si fosse difesa tramite propri funzionari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha ribadito che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, ogni atto impugnabile può essere contestato solo per vizi propri, salvo gli atti presupposti non notificati; pertanto non è ammissibile impugnare la cartella per far valere vizi degli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini. Ha inoltre affermato che la domanda di accertamento con adesione sospende solo il termine per impugnare e non rende inefficace l'avviso, sicché, decorso il termine senza definizione consensuale, l'accertamento diviene definitivo anche se l'Ufficio non abbia convocato il contribuente, essendo la convocazione una facoltà e non un obbligo. Sul secondo motivo ha osservato che il contribuente era risultato vittorioso in primo grado ma totalmente soccombente in appello, sicché la condanna alle spese in suo carico era corretta; ha aggiunto che, nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa, anche se assistita da propri funzionari, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi con la riduzione del 20%. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
art. 6, comma 4, d.lgs. n. 218 del 1997
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione, ma non determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento; la mancata convocazione del contribuente non incide sulla definitività dell'atto.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Ciascun atto impugnabile può essere censurato solo per vizi propri, salvo il caso di atti presupposti non notificati; non è quindi consentito impugnare la cartella per vizi degli avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati.
La condanna alle spese è stata ritenuta corretta in base alla soccombenza della parte ricorrente nel grado di appello.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
Conferma il diritto della parte pubblica vittoriosa alla rifusione delle spese anche quando sia assistita in giudizio da propri funzionari o dipendenti, con applicazione dei parametri forensi e riduzione del 20%.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso, cui si commisura l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri; i vizi degli avvisi di accertamento presupposti non possono essere fatti valere contro la cartella se quegli avvisi sono stati regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati.
- La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per ricorrere contro l'avviso, ma non ne paralizza gli effetti: se non si perfeziona la definizione e l'avviso non viene impugnato nei termini, esso diviene definitivo anche in assenza di convocazione del contribuente.
- La convocazione del contribuente nell'ambito dell'accertamento con adesione non è configurata come obbligo dell'Ufficio, ma come facoltà discrezionale da esercitare in relazione alla valutazione dell'utile definizione della pretesa.
- Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa che sia assistita da propri funzionari o dipendenti ha comunque diritto alla liquidazione delle spese di lite secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista dalla legge.
- La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza: la parte che risulta totalmente soccombente nel grado di appello può essere correttamente condannata alle spese anche se aveva vinto in primo grado.
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