Cassazione Civile, Ordinanza n. 14623/2026 del 17/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2016, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l’imposta ritenendo imponibili le prestazioni di chiropratica svolte dalla società contribuente, oltre a interessi e sanzioni per infedele fatturazione e dichiarazione infedele. La società aveva dichiarato tali operazioni come esenti ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972. Dopo il controllo fiscale, la mancata iniziale risposta al questionario, la successiva produzione di memoria e documentazione e il contraddittorio, l’Ufficio confermava la pretesa. In primo grado la contribuente otteneva l’annullamento dell’atto; in appello l’Agenzia risultava soccombente. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 112 e 132 c.p.c., art. 111 Cost. e art. 360, n. 4 c.p.c.; dall’altro la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva riconosciuto l’esenzione senza verificare i requisiti soggettivi e qualitativi richiesti per l’attività chiropratica, in particolare la formazione adeguata e le qualifiche professionali del soggetto che aveva effettivamente eseguito le prestazioni, limitandosi a valorizzare elementi relativi al medico ortopedico che aveva effettuato una visita preliminare.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo non integrato il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva un apprezzamento specifico dei fatti e superava il minimo costituzionale della motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini dell’esenzione IVA delle prestazioni di chiropratica, occorre verificare sia la natura sanitaria della prestazione sia il possesso, in capo al prestatore, di una formazione adeguata e di qualifiche professionali idonee, anche tramite istituti di insegnamento riconosciuti dallo Stato, secondo la giurisprudenza unionale e di legittimità. Poiché la Corte di merito non aveva effettivamente accertato tali requisiti con riferimento al chiropratico che aveva reso le prestazioni, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972
L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie può comprendere anche le prestazioni di chiropratica, ma solo se la prestazione sia sanitaria e il prestatore possieda formazione adeguata e qualifiche professionali idonee, da verificare in concreto.
L’onere di provare i requisiti per fruire dell’esenzione grava sul contribuente che la invoca.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione viene dedotta ma non accolta.
È richiamato a sostegno della censura di nullità, ma il motivo è rigettato.
È richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte esclude che il vizio sussista.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro del requisito minimo di motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Costituisce il fondamento processuale del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il fondamento del motivo di violazione o falsa applicazione di legge accolto dalla Corte.
È la norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o risulta obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il semplice vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Ai fini dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie rese da chiropratici, occorre un duplice accertamento: la prestazione deve avere natura sanitaria e il prestatore deve possedere una formazione adeguata e qualifiche professionali idonee, anche in assenza di una completa disciplina ordinistica interna.
- Il riconoscimento dell’esenzione richiede un controllo concreto sui requisiti del soggetto che esegue la prestazione; non è sufficiente valorizzare elementi riferiti a soggetti diversi, come il medico che abbia svolto una visita preliminare.
- L’onere di dimostrare i presupposti dell’esenzione IVA incombe sul contribuente che la invoca, il quale deve fornire prova adeguata delle qualifiche e della formazione del prestatore.
- In materia di IVA, l’interpretazione delle esenzioni deve essere coerente con il principio di neutralità fiscale, evitando trattamenti diversi per prestazioni simili che si trovano in concorrenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14568/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14569/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14570/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14571/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14572/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14574/2026 del 17/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →