Cassazione Penale, Ordinanza n. 18160/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda processuale riguarda un imputato già raggiunto da una decisione della Corte di cassazione che aveva qualificato il fatto come un unico reato di corruzione e aveva annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, rendendo definitivo l'accertamento di responsabilità. Successivamente, l'imputato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un asserito errore di fatto della precedente decisione di legittimità. In particolare ha lamentato: la mancata considerazione delle dichiarazioni rese da un teste in udienza e del verbale del medesimo teste in altro giudizio, ritenute decisive e pretermessi dalla Corte; l'erronea percezione del contenuto del precedente motivo di ricorso relativo alle intercettazioni, con omesso esame del secondo motivo. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. La difesa ha anche depositato memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto, pur formalmente proposto ex art. 625-bis c.p.p., avesse in realtà il contenuto sostanziale di una nuova impugnazione ordinaria della precedente sentenza di cassazione, perché mirava a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e delle argomentazioni già esaminate, senza denunciare un vero errore percettivo di fatto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso straordinario è ammissibile solo per la correzione di errori essenziali di percezione e non può trasformarsi in un quarto grado di giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ha natura eccezionale e serve solo a correggere errori percettivi essenziali della decisione di legittimità; non può essere usato per una nuova impugnazione ordinaria o per rivalutare il merito.
Richiamato solo per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Evocato per evidenziare che le deduzioni del ricorrente riguardavano, in sostanza, una rivalutazione di merito non consentita neppure nei motivi ordinari di legittimità.
Norma sostanziale relativa al reato per cui era stata già affermata la responsabilità dell'imputato nella precedente decisione di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile soltanto quando deduca un errore di fatto percettivo, decisivo ed essenziale, incidente sulla base cognitiva della decisione di legittimità.
- Quando l'atto, pur formalmente qualificato come ricorso straordinario, mira in concreto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle censure già esaminate, esso è radicalmente inammissibile come impugnazione non consentita.
- La Corte di cassazione può e deve verificare preliminarmente la reale natura dell'atto: se esso sostanzialmente ripropone una impugnazione ordinaria della decisione di legittimità, non è necessario esaminare analiticamente se singoli profili possano astrattamente integrare un errore di fatto.
- Non integra errore di fatto denunciabile ex art. 625-bis c.p.p. la doglianza che, sotto la veste dell'omessa percezione, contesti in realtà l'apprezzamento delle prove, la ricostruzione del contenuto delle dichiarazioni o l'esito del giudizio di merito già confermato in sede di legittimità.
- Il ricorso straordinario non può trasformarsi in un quarto grado di giudizio né in un secondo giudizio di legittimità sull'apprezzamento delle risultanze processuali.
Come è indicizzato
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