Cassazione Penale, Ordinanza n. 18049/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva negato la continuazione, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e quelli per i quali era già stato giudicato con sentenza definitiva. La doglianza era in sostanza una riproposizione dei motivi già formulati in appello e disattesi dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non era specifica, ma apparente, perché priva di una critica argomentata alla motivazione impugnata, e che il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione di merito insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica. La Corte di merito aveva escluso la prova di un progetto criminoso unitario, anche in ragione della diversità dei titoli di reato e dell'assenza di elementi concreti e specifici che dimostrassero la programmazione dei reati successivi già al momento del primo fatto.
Norme richiamate
Il riconoscimento del vincolo della continuazione presuppone la prova di un progetto criminoso unitario, con programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali già al tempo del primo reato; non basta la mera presenza di alcuni indici se i fatti successivi risultano frutto di determinazioni estemporanee.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
I motivi che si risolvono nella mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, non sono idonei a fondare un valido ricorso di legittimità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa di concreti indicatori della preordinazione unitaria dei reati, da valutarsi con riferimento al momento di commissione del primo fatto.
- Non è sufficiente, ai fini della continuazione, la mera esistenza di uno o più indici sintomatici se i reati successivi appaiono comunque frutto di decisioni estemporanee e autonome.
- La valutazione sull'esistenza del medesimo disegno criminoso appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- Un motivo di ricorso che si limiti a ripetere le doglianze già dedotte in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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