Cassazione Penale, Ordinanza n. 18053/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per la detenzione di prodotti risultati contraffatti e per la ricettazione della merce. Con i primi due motivi si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, contestando in particolare la ritenuta consapevolezza della provenienza illecita dei beni e l'esclusione della configurabilità del falso grossolano. Con il terzo motivo si censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, perché riproponevano questioni già esaminate in appello e risolte con motivazione congrua e conforme ai precedenti di legittimità; ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva escluso con motivazione adeguata i presupposti dell'art. 131-bis c.p. in ragione dell'elevato numero dei prodotti rinvenuti e del potenziale danno rilevante derivante dalla loro eventuale commercializzazione.
Norme richiamate
Disposizione richiamata per il reato di ricettazione; la Corte ribadisce che la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da elementi fattuali sintomatici, come la mancanza di documentazione sull'origine della merce.
Disposizione richiamata per il reato relativo a prodotti con segni falsi; la Corte conferma la qualificazione giuridica dei fatti compiuta dai giudici di merito, escludendo il falso grossolano in base alla motivazione di appello.
La causa di non punibilità può essere esclusa con motivazione che dia conto anche della mancanza di uno solo dei presupposti richiesti; nel caso concreto è stata esclusa per l'elevato numero dei prodotti e per il rilevante danno potenziale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già formulate e disattese in appello, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e conforme ai principi di diritto applicabili.
- Nella ricettazione la consapevolezza della provenienza illecita della merce può essere inferita da elementi oggettivi del caso concreto, come l'assenza di documentazione attestante l'origine dei beni e le modalità della loro provenienza o spedizione.
- In tema di prodotti contraffatti, la qualificazione dei fatti e l'esclusione del falso grossolano sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione coerente e giuridicamente corretta.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione evidenzi l'assenza di anche uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., specie se la condotta coinvolge un numero elevato di beni e un potenziale danno di rilevante entità.
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