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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18053/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per la detenzione di prodotti risultati contraffatti e per la ricettazione della merce. Con i primi due motivi si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, contestando in particolare la ritenuta consapevolezza della provenienza illecita dei beni e l'esclusione della configurabilità del falso grossolano. Con il terzo motivo si censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, perché riproponevano questioni già esaminate in appello e risolte con motivazione congrua e conforme ai precedenti di legittimità; ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva escluso con motivazione adeguata i presupposti dell'art. 131-bis c.p. in ragione dell'elevato numero dei prodotti rinvenuti e del potenziale danno rilevante derivante dalla loro eventuale commercializzazione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Disposizione richiamata per il reato di ricettazione; la Corte ribadisce che la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da elementi fattuali sintomatici, come la mancanza di documentazione sull'origine della merce.

  • art. 474 c.p.

    Disposizione richiamata per il reato relativo a prodotti con segni falsi; la Corte conferma la qualificazione giuridica dei fatti compiuta dai giudici di merito, escludendo il falso grossolano in base alla motivazione di appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità può essere esclusa con motivazione che dia conto anche della mancanza di uno solo dei presupposti richiesti; nel caso concreto è stata esclusa per l'elevato numero dei prodotti e per il rilevante danno potenziale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già formulate e disattese in appello, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e conforme ai principi di diritto applicabili.
  • Nella ricettazione la consapevolezza della provenienza illecita della merce può essere inferita da elementi oggettivi del caso concreto, come l'assenza di documentazione attestante l'origine dei beni e le modalità della loro provenienza o spedizione.
  • In tema di prodotti contraffatti, la qualificazione dei fatti e l'esclusione del falso grossolano sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione coerente e giuridicamente corretta.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione evidenzi l'assenza di anche uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., specie se la condotta coinvolge un numero elevato di beni e un potenziale danno di rilevante entità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazione
RamiDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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