Cassazione Penale, Ordinanza n. 18050/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che lo aveva ritenuto responsabile, in relazione a un talloncino provvisorio attestante il passaggio di proprietà di un veicolo, dei reati di falso ideologico in atto pubblico e di truffa. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancanza di risposta ai motivi di appello sulla asserita falsità materiale del talloncino provvisorio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e insussistenza dell'elemento materiale del falso ideologico, sostenendo che il mancato perfezionamento della pratica di passaggio di proprietà non dimostrasse la falsità dell'attestazione. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità per truffa, ma riproponendo censure già formulate in appello e disattese. Con il quarto motivo ha contestato l'eccessività della pena, ritenendola sproporzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché la sentenza impugnata aveva spiegato che era irrilevante accertare la falsità materiale della ricevuta, essendo stata accertata con certezza la falsità del contenuto, e che il mancato perfezionamento della pratica dimostrava la falsa attestazione. Ha dichiarato non consentito il terzo motivo, perché meramente riproduttivo di doglianze già respinte in appello e quindi non specifico. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo sulla pena, rilevando che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata con riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato, incluso uno specifico. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per affermare che la determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali.
Utilizzato, in combinato con l'art. 132 c.p., per giustificare la congruità della pena irrogata in relazione al fatto e alla personalità dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti la motivazione sulla falsità di un atto quando la sentenza di merito abbia chiarito che, ai fini della responsabilità, è decisivo il contenuto ideologicamente falso dell'attestazione, a prescindere dall'autenticità materiale del supporto.
- Il mancato completamento della pratica amministrativa può essere valorizzato come elemento dimostrativo della falsità dell'attestazione contenuta nel documento provvisorio, se la motivazione di merito lo collega logicamente all'inesattezza del contenuto dichiarato.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già dedotte in appello e specificamente disattese, senza una critica argomentata della decisione impugnata.
- La censura sulla misura della pena è di regola infondata quando la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo il giudizio di adeguatezza e proporzionalità, richiamando la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato.
- La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali.
Come è indicizzato
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