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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18048/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di un furto e di un tentativo di utilizzo indebito di carta di pagamento, con condanna anche alla luce della recidiva e con diniego dei benefici di legge. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e alla prova dell'identificazione dell'imputato, contestando il valore attribuito dalla polizia giudiziaria al riconoscimento effettuato sulla base delle immagini di videosorveglianza di uno sportello bancomat. Il secondo motivo contestava il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, la mancata determinazione della pena al minimo edittale, l'applicazione della recidiva e il diniego dei benefici di legge, lamentando carenza o illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza individuare specifici travisamenti delle prove o vizi di motivazione rilevanti. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che le valutazioni su recidiva, bilanciamento delle circostanze, dosimetria della pena e benefici di legge rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sorretta da motivazione congrua e non illogica. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma richiamata come base del capo di imputazione relativo al furto; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché il motivo è ritenuto inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato con l'art. 493-ter c.p. per il capo relativo al tentativo; la Corte non rivaluta il fatto ma si limita a escludere la fondatezza delle censure difensive.

  • art. 493-ter c.p.

    Richiamato quale fattispecie contestata al capo 2; la sentenza non ne sviluppa una definizione autonoma, limitandosi a reputare infondata la censura sull'accertamento del reato.

  • art. 133 c.p.

    È indicato come parametro per la valutazione in concreto della recidiva e del rapporto tra fatto attuale e precedenti condanne, ai fini della prognosi sulla capacità a delinquere.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato indirettamente con riferimento alle attenuanti generiche e al loro bilanciamento con la recidiva; la Corte ritiene la motivazione di merito congrua.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato in relazione alla recidiva contestata; la Corte afferma che la sua applicazione richiede una valutazione concreta della significatività delle pregresse condotte criminose.

  • art. 62 c.p.

    Richiamato nel contesto del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte reputa corretta la valutazione di equivalenza operata dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicata anche nel diniego di benefici e nel giudizio sulla personalità dell'imputato; la Corte la tratta come oggetto di valutazione discrezionale di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre le stesse contestazioni già sollevate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata o senza indicare un effettivo travisamento decisivo delle prove.
  • La ricognizione dell'imputato effettuata da operanti di polizia che lo conoscevano per ragioni di servizio, se valorizzata dal giudice di merito insieme ad altri elementi probatori, integra una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.
  • La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., considerando il rapporto tra il reato per cui si procede e i precedenti penali, per verificare se questi ultimi siano indicativi di una persistente inclinazione a delinquere.
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, così come la determinazione della pena entro i limiti edittali e la concessione dei benefici di legge, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo motivazione meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • Il diniego dei benefici di legge è legittimo quando il giudice valorizzi elementi soggettivi della personalità dell'imputato, quali la reiterazione delle condotte illecite e l'assenza di resipiscenza, formulando una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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