Cassazione Penale, Ordinanza n. 18051/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'11/09/2025, deducendo due motivi entrambi centrati su violazione di legge, mancanza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione tra reati. In sostanza, contestava il modo in cui era stato quantificato l'aumento sanzionatorio applicato per il reato continuato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, affermando che il giudice di merito aveva correttamente motivato gli aumenti di pena in rapporto alla loro entità, alla gravità oggettiva dei reati e alla situazione soggettiva dell'imputato, con plurimi precedenti specifici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, richiamando il principio per cui l'onere motivazionale cresce in funzione dell'entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nella determinazione della pena per il reato continuato devono essere rispettati i limiti previsti dalla disposizione e non deve essere realizzato, in modo surrettizio, un cumulo materiale di pene; la motivazione sugli aumenti deve consentire il controllo di proporzione tra le pene.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Viene richiamato il principio secondo cui, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice sugli aumenti di pena dipende dalla loro entità e deve permettere di verificare la proporzione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, la motivazione sugli aumenti di pena non richiede un livello astratto e uniforme, ma deve essere tanto più accurata quanto maggiore è l'aumento applicato.
- È sufficiente una motivazione che consenta il controllo di congruità e di proporzione del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità dei reati e alla posizione soggettiva dell'imputato.
- La censura per violazione di legge o vizio di motivazione sulla pena per continuazione è infondata quando il giudice di merito abbia esplicitato, anche sinteticamente, le ragioni della misura dell'aumento e sia esclusa la trasformazione della continuazione in un cumulo materiale mascherato.
- La presenza di plurimi precedenti specifici dell'imputato può essere valorizzata ai fini della valutazione di congruità dell'aumento di pena per continuazione.
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