Cassazione Civile, Ordinanza n. 20050/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio una società per ottenere l’accertamento della simulazione relativa, per interposizione fittizia dell’acquirente, di una complessa operazione documentata da scrittura privata autenticata del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto più immobili siti in Gera Lario. Sostenevano che l’unico atto effettivamente posto in essere avesse realizzato solo un trasferimento apparente alla società, senza effettivo corrispettivo, e chiedevano conseguentemente la declaratoria di inefficacia delle compravendite simulate e il trasferimento dei beni in loro favore. La società si era costituita contestando la simulazione e proponendo riconvenzionale, ma il Tribunale aveva accolto le domande attoree e la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2734 c.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero attribuito valore confessorio alle dichiarazioni del legale rappresentante isolandole dal complesso delle prove e senza valutazione organica dell’istruttoria, e che in realtà le parti avrebbero posto in essere un negozio indiretto/fiduciario valido ed efficace, privo dei presupposti della simulazione. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e di elementi istruttori relativi alla realizzazione della strada di accesso al cantiere e agli obblighi derivanti dalla convenzione, lamentando una lettura incompleta della documentazione e dello stato dei luoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché la ricorrente mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; inoltre ha rilevato la genericità della censura, che non specificava adeguatamente quali fatti contrastassero con le dichiarazioni valorizzate dai giudici di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è proponibile solo se si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto dalla ricorrente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi della normativa sul contributo unificato, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo dovuto.
Norme richiamate
art. 1414 c.c.
richiamato come base per l’azione di accertamento della simulazione relativa e dell’inefficacia del negozio apparente tra le parti
art. 116 c.p.c.
non consente al ricorrente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove; il giudice di merito resta libero di scegliere le fonti del proprio convincimento
art. 2734 c.c.
invocato per sostenere che le dichiarazioni confessorie potevano essere infirmate da circostanze incompatibili; la Corte ha però ritenuto la censura generica e inammissibile nella sostanza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge, ma la doglianza è stata respinta perché mirava a rivalutare il merito
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, per mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto delle sentenze di merito
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme preclude il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non è dimostrata la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’apprezzamento di merito delle prove, contrapponendo alla ricostruzione del giudice una lettura alternativa del materiale istruttorio.
- La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito, che può scegliere le fonti del proprio convincimento e apprezzarne attendibilità e concludenza, purché la motivazione sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere usata come veicolo per ottenere una nuova valutazione del fatto, salvo che si alleghi un reale errore nell’uso della regola legale di valutazione della prova.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La deduzione di un fatto decisivo omesso richiede che il ricorrente individui chiaramente il fatto storico trascurato e la sua decisività, non essendo sufficiente una contestazione generica della lettura complessiva delle risultanze istruttorie.
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