Cassazione Penale, Ordinanza n. 13812/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Ha dedotto, con due motivi, la carenza di motivazione: primo, sulla qualificazione della condotta come detenzione finalizzata allo spaccio e non a uso personale; secondo, sul trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente motivato. Ha inoltre invocato la prescrizione del reato. Dalla motivazione emerge che il fatto risale al 21 maggio 2018 e che l'imputato era stato trovato con stupefacente in pubblica via, in una zona nota come piazza di spaccio; in casa erano stati rinvenuti altro stupefacente, materiale da confezionamento e un bilancino di precisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la maturazione della prescrizione, rilevando che per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017, con sospensione del termine prescrizionale dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla sentenza del grado successivo, e comunque non oltre un anno e sei mesi. Pertanto, per un fatto del 21 maggio 2018, il termine non era decorso alla data della sentenza di appello e si completerebbe il 21 maggio 2027. Quanto ai motivi di merito, la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla destinazione allo spaccio fosse congrua e non illogica, perché basata non solo sul dato quantitativo, ma anche sulle modalità del rinvenimento e sugli ulteriori elementi indiziari. Parimenti, ha reputato adeguata la motivazione sulla pena, poiché la sanzione inflitta, pari a otto mesi di reclusione, era inferiore al medio edittale e giustificata con riferimento al quantitativo di droga e ai precedenti specifici dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
fattispecie incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, oggetto della condanna confermata
art. 73-bis, comma 1, lett. a), D.P.R. 309/1990
il superamento del limite tabellare non vale da solo come presunzione di destinazione allo spaccio, ma è un elemento indiziario valutabile insieme ad altri dati
per i reati commessi nel periodo indicato si applica la disciplina della sospensione del termine di prescrizione dopo la sentenza di primo grado
criterio di riferimento per la graduazione della pena; la motivazione può essere sintetica se la pena è contenuta entro il range ordinario
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa
non citato espressamente
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione a fini di spaccio, il giudice deve valutare globalmente tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, senza attribuire al solo dato quantitativo della sostanza valore di presunzione automatica.
- Il superamento dei limiti tabellari non basta, da solo, a dimostrare la destinazione allo spaccio; esso può però concorrere con altri elementi indiziari, quali il luogo del rinvenimento, la presenza di materiale per il confezionamento e di strumenti di pesatura, e l'inattendibilità della versione difensiva.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è necessaria solo se la pena si discosta sensibilmente dal medio edittale.
- Nel giudizio di legittimità, la prescrizione va verificata tenendo conto dell'eventuale disciplina sospensiva applicabile ratione temporis; per i fatti ricadenti nel periodo disciplinato dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione dopo il primo grado può impedire la maturazione del termine alla data della decisione di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e non emerge assenza di colpa nella proposizione, il ricorrente è tenuto alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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