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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23117/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cassazione proposta avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (traffico di stupefacenti). Il ricorrente deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione per la valutazione delle intercettazioni (trascrizioni "incomprensibili" e identificazione forzata del "Giuseppe" come lui), l'asserita natura non droga dei rapporti economici con i Trubia (attività di bar), la mancata prova di incontri o cessioni effettive, e dogliva la motivazione della pena ritenuta incongrua (equiparazione illegittima tra numero contatti e numero cessioni; mancanza di elementi sul volume e qualità della sostanza). Inoltre censurava l'applicazione in appello di un aumento per continuazione ex art. 81 c.p., non applicato in primo grado.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla valutazione probatoria e alla congruità della motivazione, ritenendo che la Corte d'appello avesse compiuto un'adeguata e logica analisi delle intercettazioni e delle altre risultanze, individuando elementi idonei a identificare il "Peppe" nel ricorrente e a ricondurre i dialoghi a un traffico di stupefacenti (ruolo di intermediario e fornitore, cessioni documentate in almeno due occasioni). Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo all'illegittima applicazione dell'aumento per continuazione in appello: il Tribunale non aveva applicato l'aumento e, in assenza di impugnazione del P.M., la Corte d'appello non poteva introdurlo senza violare il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.). Di conseguenza la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio limitatamente all'aumento ex art. 81 c.p., l'aumento è stato eliminato e la pena è stata rideterminata in via meramente aritmetica: pena finale pari a 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 1.200. Il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le risultanze probatorie (intercettazioni, elementi fattuali) fossero sufficienti a configurare il reato e a individuare il ruolo del ricorrente come intermediario/fornitore

  • art. 81 c.p. (comma), codice penale (aumento per continuazione)

    Dispositivo che consente l'aumento di pena per reati in continuazione; la Corte di cassazione ha stabilito che non può essere applicato in appello se non era stato irrogato dal giudice di primo grado e non era stato impugnato dal pubblico ministero, essendo vietata la reformatio in peius

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Divieto di reformatio in peius: nel giudizio d'appello l'esito per l'imputato non può essere peggiorativo rispetto alla sentenza impugnata dall'imputato; da qui il divieto per la Corte d'appello di introdurre o aumentare un elemento di calcolo della pena non applicato in primo grado

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale richiamata per la requisitoria scritta del Procuratore generale; la Procura ha chiesto annullamento limitato all'aumento ex art. 81 c.p., richiesta esaminata dalla Corte

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni e l'interpretazione di linguaggi criptici sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e la Cassazione sindaca soltanto la congruità e la logica della motivazione, non la diversa valutazione dei fatti
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce alla Corte d'appello, quando l'impugnazione è proposta solo dall'imputato, di introdurre o aggravare elementi di calcolo della pena non applicati in primo grado; l'applicazione illegittima può essere annullata in cassazione
  • Se la Corte d'appello applica un aumento di pena illegittimo non previsto dal giudice di primo grado, la Cassazione può annullare la parte illegittima e rideterminare aritmeticamente la pena senza rinvio, quando l'operazione non richiede valutazioni di merito
  • Le contestazioni generiche sull'oscurezza delle trascrizioni o sull'identificazione in sede di intercettazione richiedono dimostrare che il giudice di merito non abbia fornito una motivazione logica: se il giudice di merito espone un apparato argomentativo coerente, tali censure sono inammissibili in cassazione
  • Per contestare la quantificazione della pena è utile distinguere tra vizi di rappresentazione logico-giuridica (sindacabili in Cassazione) e valutazioni di fatto e di gravità che restano alla discrezionalità del giudice di merito; errori di calcolo o introdotte aumenti non consentiti sono invece correggibili in sede di legittimità

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