Cassazione Penale, Sentenza n. 14020/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/09/2022 con cui il GIP, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Giacomo Binanti (sentenza definitiva del 28/11/2019), ritenendo che Binanti non avesse ottemperato alla prescrizione di pagare la provvisionale alla parte civile e rimborsare le spese di costituzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto l'omessa citazione per l'udienza del 20/09/2022 (violazione artt. 127 e 179 c.p.p.) e, con motivi aggiunti, ha contestato l'interpretazione del termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 163 c.p., richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 37503/2022
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi relativi all'omessa citazione dell'interessato, rilevando che Binanti è stato effettivamente citato solo il 29/09/2022 per un'udienza tenutasi il 20/09/2022; ha qualificato la violazione come nullità assoluta ex artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 c.p.p. e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al GIP del Tribunale di Genova per un nuovo giudizio. La Corte non ha esaminato i motivi nuovi attinenti al merito (art. 163 c.p.) in quanto l'accoglimento dell'eccezione processuale ha reso inutile l'esame del merito
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena era stata subordinata all'adempimento di prescrizioni (pagamento provvisionale e rimborso spese); norma richiamata quale titolo della condizione che era stata ritenuta inadempiuta dal GIP
Richiamato dal GIP nella motivazione per affermare che, con il passaggio in giudicato, l'obbligazione diventa immediatamente esigibile; tale argomentazione è stata parte della valutazione sul termine per l'adempimento ma non è stata oggetto di decisione della Cassazione sul merito
Richiesto dal ricorrente tra le norme violate in relazione all'omessa citazione; la mancata notifica al soggetto interessato è stata censurata come vizio procedurale
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte conferma che l'omessa citazione dell'imputato/interessato per l'udienza, anche in sede camerale, determina una nullità insanabile rilevabile in ogni stato e grado del procedimento
art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
La fattispecie rientra tra le nullità assolute previste dalla norma, attivando l'annullamento dell'atto impugnato
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in assenza di fissazione di un termine di adempimento, trova applicazione il termine ordinario di due o cinque anni; la Corte di Cassazione, avendo accolto l'eccezione processuale, non ha esaminato il merito di questa questione
Norma procedurale che ha consentito l'esame delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in sede di Cassazione
Sez. Unite n. 37503/2022 (giurisprudenza)
Richiamata dal ricorrente per sostenere che, in mancanza di termine fissato per l'adempimento, debba applicarsi la disciplina dei termini di prescrizione/adempimento (due o cinque anni) ai sensi dell'art. 163 c.p.; la Corte non si è pronunciata su questo punto per effetto dell'annullamento per vizio procedurale
Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 e Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte di Cassazione a sostegno del principio secondo cui l'omessa citazione dell'interessato configura nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento
Massime di principio
- L'omessa citazione dell'imputato/interessato per l'udienza, anche se il difensore è stato regolarmente notificato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. e comporta l'annullamento dell'atto e il rinvio del procedimento
- La mancata partecipazione all'udienza non è attribuibile all'interessato se la notifica gli è pervenuta dopo la data dell'udienza; la prova della conoscenza del procedimento da parte del difensore non sostituisce la notifica all'interessato
- Se viene accertata una nullità procedurale assoluta il giudice di legittimità non è tenuto a decidere sulle questioni di merito (ad es. termini di adempimento ex art. 163 c.p.) e rimanda il riesame al giudice di merito
- In situazioni analoghe è essenziale verificare le date effettive di notifica e acquisire prova documentale dell'avvenuta comunicazione all'interessato per evitare il rischio di annullamento per vizio procedurale
- La questione circa il decorso dei termini per l'adempimento (art. 163 c.p.) può essere rilevante ma resta subordinata alla regolarità delle garanzie processuali (es. corretta citazione): se la procedura processuale è viziata, il merito non verrà esaminato
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