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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14020/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/09/2022 con cui il GIP, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Giacomo Binanti (sentenza definitiva del 28/11/2019), ritenendo che Binanti non avesse ottemperato alla prescrizione di pagare la provvisionale alla parte civile e rimborsare le spese di costituzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto l'omessa citazione per l'udienza del 20/09/2022 (violazione artt. 127 e 179 c.p.p.) e, con motivi aggiunti, ha contestato l'interpretazione del termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 163 c.p., richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 37503/2022

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi relativi all'omessa citazione dell'interessato, rilevando che Binanti è stato effettivamente citato solo il 29/09/2022 per un'udienza tenutasi il 20/09/2022; ha qualificato la violazione come nullità assoluta ex artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 c.p.p. e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al GIP del Tribunale di Genova per un nuovo giudizio. La Corte non ha esaminato i motivi nuovi attinenti al merito (art. 163 c.p.) in quanto l'accoglimento dell'eccezione processuale ha reso inutile l'esame del merito

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena era stata subordinata all'adempimento di prescrizioni (pagamento provvisionale e rimborso spese); norma richiamata quale titolo della condizione che era stata ritenuta inadempiuta dal GIP

  • art. 1183 cod. civ.

    Richiamato dal GIP nella motivazione per affermare che, con il passaggio in giudicato, l'obbligazione diventa immediatamente esigibile; tale argomentazione è stata parte della valutazione sul termine per l'adempimento ma non è stata oggetto di decisione della Cassazione sul merito

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente tra le norme violate in relazione all'omessa citazione; la mancata notifica al soggetto interessato è stata censurata come vizio procedurale

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte conferma che l'omessa citazione dell'imputato/interessato per l'udienza, anche in sede camerale, determina una nullità insanabile rilevabile in ogni stato e grado del procedimento

  • art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.

    La fattispecie rientra tra le nullità assolute previste dalla norma, attivando l'annullamento dell'atto impugnato

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in assenza di fissazione di un termine di adempimento, trova applicazione il termine ordinario di due o cinque anni; la Corte di Cassazione, avendo accolto l'eccezione processuale, non ha esaminato il merito di questa questione

  • art. 23‑bis legge n. 176/2020

    Norma procedurale che ha consentito l'esame delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in sede di Cassazione

  • Sez. Unite n. 37503/2022 (giurisprudenza)

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che, in mancanza di termine fissato per l'adempimento, debba applicarsi la disciplina dei termini di prescrizione/adempimento (due o cinque anni) ai sensi dell'art. 163 c.p.; la Corte non si è pronunciata su questo punto per effetto dell'annullamento per vizio procedurale

  • Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 e Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte di Cassazione a sostegno del principio secondo cui l'omessa citazione dell'interessato configura nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento

Massime di principio

  • L'omessa citazione dell'imputato/interessato per l'udienza, anche se il difensore è stato regolarmente notificato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. e comporta l'annullamento dell'atto e il rinvio del procedimento
  • La mancata partecipazione all'udienza non è attribuibile all'interessato se la notifica gli è pervenuta dopo la data dell'udienza; la prova della conoscenza del procedimento da parte del difensore non sostituisce la notifica all'interessato
  • Se viene accertata una nullità procedurale assoluta il giudice di legittimità non è tenuto a decidere sulle questioni di merito (ad es. termini di adempimento ex art. 163 c.p.) e rimanda il riesame al giudice di merito
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare le date effettive di notifica e acquisire prova documentale dell'avvenuta comunicazione all'interessato per evitare il rischio di annullamento per vizio procedurale
  • La questione circa il decorso dei termini per l'adempimento (art. 163 c.p.) può essere rilevante ma resta subordinata alla regolarità delle garanzie processuali (es. corretta citazione): se la procedura processuale è viziata, il merito non verrà esaminato

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