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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21503/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuta)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare del 26 novembre 2003 relativo a un immobile sito in Floridia. La parte attrice assumeva che il contratto fosse stato stipulato formalmente da una cognata solo per interposizione fittizia di persona, mentre la reale acquirente sarebbe stata lei, che avrebbe pagato l'intero prezzo con denaro proprio; sosteneva inoltre che i promittenti venditori conoscessero tale assetto e che, successivamente, la formale promissaria acquirente avesse effettuato una dichiarazione di nomina in suo favore, poi revocata. Chiedeva quindi: accertamento della simulazione del preliminare; dichiarazione del pagamento del prezzo con diritto alla trascrizione dell'acquisto in piena proprietà; in subordine, trasferimento dell'immobile; e risarcimento del danno per gli ostacoli frapposti all'attuazione degli accordi. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme processuali per avere la Corte d'appello ritenuto nuova e tardiva la domanda di esecuzione specifica del preliminare nella formulazione basata sull'inefficacia della revoca della dichiarazione di nomina; 2) contraddittorietà della motivazione sul punto dell'omessa tempestiva deduzione dell'inefficacia della revoca; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per aver dichiarato tardiva la domanda di retrocessione o ripristino dello status quo ante, proposta in appello dopo la stipula del contratto definitivo avvenuta nelle more; 4) omesso esame dell'atto definitivo sopravvenuto; 5) omesso esame del comportamento della controparte e della domanda risarcitoria, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere esaminata autonomamente anche a prescindere dall'accoglimento delle domande principali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibili, perché nuove e tardive, le domande fondate sulla diversa causa petendi dell'inefficacia della revoca della dichiarazione di nomina, e che aveva altresì escluso l'accoglibilità della domanda risarcitoria perché dipendente dalle domande principali respinte. La Corte ha inoltre confermato la statuizione sulle domande riconvenzionali dichiarate inammissibili per tardività nel giudizio di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato come parametro della doglianza sulla corrispondenza tra domanda e decisione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché le domande nuove erano effettivamente tali

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione richiede una obiettiva carenza del percorso logico-giuridico, non ravvisata nel caso

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    le modifiche della domanda sono ammissibili solo entro le preclusioni assertive e asseverative previste dal rito

  • art. 167 c.p.c.

    le domande riconvenzionali dei convenuti sono state dichiarate inammissibili perché proposte oltre i termini di decadenza

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla precisazione delle conclusioni e ai limiti di modifica della domanda

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono ammesse domande nuove; la domanda basata su causa petendi diversa è inammissibile

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro dei motivi per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    parametro dei motivi per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 81 c.p.c.

    la parte non può far valere in nome proprio un diritto altrui; esclusa la legittimazione a chiedere la retrocessione di un bene riferita a posizione non propria

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del contenuto minimo della motivazione

Massime di principio

  • La modificazione della domanda è ammessa solo entro le preclusioni del primo grado: quando mutano i fatti costitutivi posti a base della pretesa, si ha una nuova domanda inammissibile se proposta dopo la scadenza dei termini fissati per l'integrazione del thema decidendum.
  • La causa petendi non coincide con il solo petitum: una stessa domanda di trasferimento o di esecuzione specifica può essere radicalmente diversa se si fonda, prima, sulla simulazione del contratto e, poi, sull'inefficacia della revoca della dichiarazione di nomina.
  • In appello non possono essere introdotte domande nuove o fondate su una diversa base fattuale rispetto a quella dedotta in primo grado; la mera riproposizione di una pretesa con diversa qualificazione giuridica non sana la novità se cambia il fatto costitutivo.
  • La domanda risarcitoria collegata a domande principali presupposte non può essere accolta quando queste ultime siano rigettate e la stessa pretesa risarcitoria abbia la medesima causa petendi delle domande non accolte.
  • Il vizio di motivazione per mancanza di logica argomentativa sussiste solo se la sentenza sia priva di un reale percorso giustificativo; non è sufficiente una pretesa contraddizione se dal complesso della motivazione risulta comprensibile la ratio decidendi.
  • La restaurazione dello status quo ante in appello può essere chiesta solo da chi mira a ripristinare la propria sfera giuridica e patrimoniale, non per far valere diritti altrui o posizioni non riferibili al richiedente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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