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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00459/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte convenuta)

La controversia

La controversia trae origine da una lunga lite familiare e societaria nata da un accordo transattivo del 30 maggio 2001, volto a dare esecuzione a un lodo arbitrale irrituale e a regolare attribuzioni patrimoniali tra alcuni membri della famiglia, con trasferimenti di partecipazioni sociali e immobili, oltre alla ratifica dell'operato di uno dei familiari quale amministratore di società del gruppo. Il ricorrente sosteneva che la controparte non avesse adempiuto agli obblighi assunti, in particolare quello di procurare la ratifica dell'operato del ricorrente e di evitare azioni di responsabilità nei suoi confronti. Dopo un primo atto denominato "ricognitivo e transattivo" e una successiva disputa sulla sua validità, la questione era stata già scrutinata più volte in Cassazione, con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame della data e della genuinità di una delibera assembleare della società interessata. Nel giudizio definito dall'ordinanza n. 30683/2024, la Cassazione aveva ritenuto infondato il ricorso originario del ricorrente, valorizzando la motivazione del giudice di rinvio e affermando che la delibera di ratifica era anteriore alla risoluzione invocata. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il ricorrente deduceva errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza impugnata avesse erroneamente supposto che l'appello della società fosse stato proposto da un amministratore giudiziario, soggetto che in realtà non era più in carica da anni, e che tale iniziativa fosse stata oggetto di accertamento e discussione nel merito. In sostanza, il ricorrente mirava a dimostrare che la Cassazione avesse fondato la propria decisione su un fatto inesistente o comunque non controverso, mentre la vera questione sarebbe stata chi avesse concretamente deciso l'impugnazione societaria e se ciò impedisse di considerare adempiuto l'obbligo di ratifica assunta nella transazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i dedotti errori di fatto non fossero riferibili all'ordinanza impugnata, ma semmai al giudizio di rinvio; inoltre, la questione della datazione della delibera societaria e dell'iniziativa di proporre l'appello era comunque oggetto di discussione e di accertamento nel processo, sicché mancavano i presupposti dell'errore di fatto revocatorio. La Corte ha anche osservato che, una volta accertata in sede di rinvio l'anteriorità della delibera di ratifica rispetto alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, diveniva irrilevante stabilire chi avesse poi deciso l'appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese, oltre a una condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una decisione della Cassazione è ammissibile solo se l'errore di fatto denunciato è attribuibile proprio alla decisione impugnata e non a un precedente giudizio di merito o di rinvio.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede la supposizione o omissione di un fatto decisivo non controverso; non sussiste quando il fatto sia stato oggetto, anche implicito, di discussione o di valutazione nel processo.
  • Se il giudice di rinvio è chiamato a riesaminare una specifica questione fattuale, la successiva censura per revocazione non può trasformarsi in una nuova impugnazione del merito contro l'apprezzamento compiuto in sede di rinvio.
  • Quando la decisione di rinvio ha accertato l'anteriorità di un atto societario decisivo, diventa irrilevante discutere, ai fini della stessa sequenza causale, chi abbia poi promosso un successivo atto processuale, se tale ulteriore iniziativa non incide più sull'adempimento dedotto in lite.
  • La denuncia di motivazione apparente non può essere utilizzata per introdurre in sede di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti già accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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