Cassazione Civile, Ordinanza n. 21580/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI per l'anno 2017 con cui il Comune ha rettificato la superficie tassabile dell'immobile del contribuente da 174 mq dichiarati a 231 mq, sulla base di un sopralluogo tecnico. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR proponendo tre motivi di ricorso per cassazione: primo, ha denunciato la violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per asserita carenza di motivazione e di esposizione della vicenda processuale; secondo, ha dedotto la violazione dell'art. 73 d.lgs. 507/1993 sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su una scheda di sopralluogo priva di dati significativi e senza preavviso al contribuente; terzo, ha lamentato la violazione dell'art. 48-bis d.lgs. 546/1992 per il mancato riferimento, nella sentenza impugnata, all'istanza di conciliazione e alle condizioni di ammissibilità della stessa. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo in parte inammissibile e in parte infondato per difetto di autosufficienza e perché il preavviso del sopralluogo non è prescritto a pena di nullità, e il terzo inammissibile perché non idoneo a incidere sulla validità della pronuncia.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza regionale per difetto di motivazione, ritenendo che la CTR avesse esposto in sintesi ma compiutamente la vicenda processuale e le ragioni della decisione. Ha poi affermato che la doglianza relativa al sopralluogo e al preavviso era inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondata, poiché il preavviso di cui all'art. 73 d.lgs. 507/1993 non è previsto a pena di nullità dell'accertamento, ma costituisce adempimento di mera opportunità. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo sull'istanza di conciliazione, rilevando che la sua mancata menzione nella sentenza non ne incideva la validità, anche perché la decisione nel merito rendeva evidente la ritenuta insussistenza delle condizioni di ammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro per dedurre nullità della sentenza; la Corte ha rilevato che non può essere usato per censurare una violazione di legge sostanziale e che, in relazione al secondo motivo, la doglianza non era correttamente veicolata come omessa pronuncia.
La Corte ha escluso che la sentenza regionale fosse carente della motivazione richiesta dal processo tributario.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficientemente esplicita e quindi conforme al minimo costituzionale/processuale.
"almeno cinque giorni prima della verifica"
Il preavviso del sopralluogo è stato qualificato come adempimento non sanzionato con nullità; la sua mancanza non invalida l'accertamento, trattandosi di previsione di mera opportunità o cortesia.
La Corte ha osservato che, se mai, la censura avrebbe dovuto essere prospettata come omessa pronuncia, ma tale vizio non era stato dedotto.
art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992
La mancata menzione dell'istanza conciliativa nella sentenza è stata ritenuta irrilevante ai fini della validità della pronuncia, specie in presenza della decisione nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla solo se manca realmente l'esposizione, sia pure sintetica, della vicenda processuale e delle ragioni poste a base della decisione; non è sufficiente una motivazione concisa se consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Quando si deduce in cassazione un vizio di motivazione o di attività processuale, il ricorso deve essere autosufficiente: occorre riprodurre o indicare con precisione il contenuto dell'atto o dell'eccezione rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.
- Non ogni irregolarità del sopralluogo o dell'attività istruttoria dell'ente impositore comporta nullità dell'accertamento: se la norma prevede un preavviso non espressamente sanzionato, la sua omissione integra al più una violazione procedurale non invalidante.
- Il motivo di ricorso deve corrispondere al vizio effettivamente verificatosi: una doglianza formulata come violazione di legge non può surrogare, senza adeguata deduzione, un vizio di omessa pronuncia.
- La mancata esplicita menzione di un'istanza conciliativa nella sentenza non ne determina di per sé la nullità, se la decisione di merito mostra che il giudice abbia ritenuto insussistenti le condizioni per la conciliazione.
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