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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8084/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dalla società agente della riscossione per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, deducendo di non aver ricevuto la notifica delle cartelle presupposte. La Commissione tributaria provinciale di Venezia respingeva il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva il gravame e dichiarava contumace la società di riscossione, ma confondeva la società parte del giudizio con un’altra società del gruppo e riteneva che, dopo la riforma del servizio di riscossione, la legittimazione processuale spettasse esclusivamente all’Agenzia delle entrate; affermava inoltre che la società avrebbe dovuto essere rappresentata dall’Avvocatura dello Stato. La società ricorreva per cassazione con undici motivi. I primi tre denunciavano l’erronea individuazione della parte processuale, la conseguente declaratoria di contumacia e la rilevazione d’ufficio della carenza di legittimazione. Il quarto sosteneva che la società, già parte in primo grado, conservasse la legittimazione processuale quale agente della riscossione e che il trasferimento di funzioni non avesse determinato la sua estromissione. Il quinto contestava l’obbligo di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, sostenendo che la società potesse stare in giudizio con un difensore abilitato. I motivi dal sesto all’undicesimo riguardavano, tra l’altro, la legittimazione del contribuente a contestare la notifica e gli atti presupposti, la prova della notifica delle cartelle anche personalmente al contribuente e i vizi delle cartelle relativi alla notifica al curatore, all’indicazione del ruolo, del responsabile del procedimento e al calcolo degli interessi. La sentenza non riporta importi o date delle cartelle e del preavviso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondati il quarto e il quinto motivo: la riforma del servizio di riscossione ha trasferito per legge funzioni e rapporti controversi, configurando una successione a titolo particolare riconducibile all’art. 111 c.p.c., non l’estinzione della precedente concessionaria né una successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. La società che era stata parte nel primo grado conserva quindi legittimazione processuale, eventualmente concorrente con quella del successore. Inoltre, alle società esercenti la riscossione, pur aventi forma di società per azioni, non si applica il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato previsto per le amministrazioni statali. I primi tre motivi sono rimasti assorbiti. I motivi dal sesto all’undicesimo sono stati dichiarati inammissibili in questa fase, poiché le questioni di merito dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio sulla base della documentazione prodotta. Il giudice di rinvio dovrà verificare se le cartelle furono notificate anche al contribuente personalmente: in caso affermativo, questi potrebbe essere decaduto dalla possibilità di contestarle per vizi propri. Dovrà inoltre esaminare le questioni concernenti la notificazione al contribuente fallito, applicando il principio per cui l’atto impositivo relativo a presupposti anteriori o coevi alla dichiarazione di fallimento va notificato sia al curatore sia al contribuente; quest’ultimo, in caso di inerzia degli organi fallimentari, può esercitare la tutela giurisdizionale. Non sono state decise definitivamente le contestazioni di merito sulle cartelle e sul preavviso.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    La novella legislativa non ha comportato l’estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, le quali, essendo state parti nel giudizio di primo grado hanno interesse all’impugnazione e conservano la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 111 c.p.c., con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare.

    Il trasferimento legale delle funzioni di riscossione determina successione a titolo particolare nei rapporti controversi; la concessionaria già parte del giudizio conserva la legittimazione processuale, che può concorrere con quella del successore.

  • art. 110 c.p.c.

    In base all’art. 110 c.p.c., la successione nel processo è circoscritta all’ipotesi del “venir meno della parte per morte o per altra causa”; mentre, ove una norma abbia semplicemente concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e di attribuzioni altrimenti prima conferite (come è accaduto, per esempio, quanto al rapporto tra il Ministero delle finanze, confluito nel Ministero dell’economia e delle finanze, e le agenzie fiscali, su cui v. sez. un. 3116-06; sez. un. 6774-03), non si è dinanzi a una situazione rilevante ex art. 110 c.p.c., sebbene a una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate (ancorchè con ampio riferimento a una materia).

    La successione nel processo ex art. 110 c.p.c. presuppone il venir meno della parte; il mero trasferimento legislativo di funzioni e rapporti a un nuovo soggetto configura invece una vicenda traslativa, non l’estinzione della parte originaria.

  • art. 3 D.L. 30 settembre 2005, n. 203

    per effetto del trasferimento di funzioni operato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, la neocostituita Equitalia s.p.a. (già Riscossioni s.p.a.) e le altre società dell’omonimo gruppo, che ne sono articolazioni territoriali, sono subentrate “ex lege” nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, così verificandosi, sul piano processuale, un fenomeno successorio riconducibile non all’art. 110 c.p.c., bensì all’art. 111 c.p.c.

    La norma ha determinato il trasferimento ex lege dei rapporti controversi relativi al servizio di riscossione alle nuove società, con successione a titolo particolare nei rapporti ai sensi dell’art. 111 c.p.c.

  • art. 10 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma è richiamata nel motivo di ricorso sulla legittimazione processuale, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione.

  • art. 12 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma è richiamata nel motivo relativo alla rappresentanza in giudizio, ma la decisione fonda la statuizione sul regime dell’Avvocatura dello Stato e sulla natura delle società di riscossione, senza interpretare specificamente l’art. 12.

  • art. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Si intende per patrocinio obbligatorio l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio resa dall’Avvocatura dello Stato in favore delle “Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo”, (T.U. cit., art. 1), per le quali il patrocinio è, appunto, obbligatorio ed esclusivo, con applicazione delle regole del c.d. foro dello Stato di cui al T.U. n. 1611 del 1933, art. 6, nonchè quelle della notifica degli atti giurisdizionali presso l’Avvocatura T.U. n. 1611 del 1933 ex art. 11.

    Il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato riguarda le amministrazioni statali; la Corte esclude che tale regime si estenda alle società di riscossione.

  • art. 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La norma è menzionata nel quadro della disciplina del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, senza una distinta applicazione o interpretazione riferita alla controversia.

  • art. 43 L. Fall.

    Ne consegue che il fallito, nell’inerzia degli organi fallimentari – ravvisabile nell’omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale avverso l’atto impositivo – è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso siffatta tutela, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto della L. Fall., art. 43 e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, conforme ai principi garantiti dall’art. 24 Cost.

    Il contribuente fallito può eccezionalmente agire contro l’atto impositivo quando il curatore rimanga inerte, secondo l’interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate.

  • art. 24 Cost.

    Ne consegue che il fallito, nell’inerzia degli organi fallimentari – ravvisabile nell’omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale avverso l’atto impositivo – è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso siffatta tutela, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto della L. Fall., art. 43 e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, conforme ai principi garantiti dall’art. 24 Cost.

    La tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost. sostiene il riconoscimento al fallito della legittimazione eccezionale a impugnare l’atto impositivo in caso di inerzia del curatore.

  • art. 147 L. Fall.

    La disposizione è richiamata nel passaggio sul fallimento dei soci illimitatamente responsabili, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2304 c.c.

    La disposizione è menzionata tra le norme invocate dalla ricorrente; la Corte non ne decide il contenuto applicativo, rinviando l’esame delle questioni di merito.

Massime di principio

  • Quando una legge trasferisce funzioni e rapporti controversi a un nuovo soggetto senza estinguere la parte originaria, si configura una successione a titolo particolare nei rapporti ai sensi dell’art. 111 c.p.c., non una successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c.
  • La concessionaria della riscossione che sia stata parte nel giudizio di primo grado conserva la legittimazione processuale anche dopo il trasferimento legale delle funzioni; la legittimazione del successore a titolo particolare può essere concorrente, ma non sostitutiva.
  • Le società esercenti il servizio di riscossione, pur avendo forma di società per azioni e natura sostanzialmente pubblica, non sono soggette al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato previsto per le amministrazioni statali.
  • L’atto impositivo relativo a presupposti tributari anteriori alla dichiarazione di fallimento, o determinatisi nel periodo d’imposta in cui essa interviene, deve essere notificato sia al curatore sia al contribuente fallito, che resta soggetto passivo del rapporto tributario.
  • In caso di inerzia del curatore, ravvisabile nell’omesso esercizio della tutela giurisdizionale contro l’atto impositivo, il contribuente fallito è eccezionalmente legittimato a esercitare direttamente tale tutela.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiLitisconsorzio necessario

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