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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società assicuratrice, in liquidazione coatta amministrativa, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di ratei di premio scaduti tra il 1990 e il 1994 relativi a polizze fideiussorie prestate da una ditta individuale a garanzia di obbligazioni derivanti da appalti. L'opponente aveva eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che la lettera inviata dalla società nel maggio 2000, che la stessa indicava come atto interruttivo, non era stata validamente notificata perché recapitata a un indirizzo non più riferibile al destinatario ed era stata restituita. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione, assumendo che la consegna al portiere dello stabile all'indirizzo indicato nel contratto dovesse valere come notifica perfezionata e che il richiamo all'elezione di domicilio ex art. 141 c.p.c. fosse inconferente; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare il mancato perfezionamento della notifica non gravasse su di essa e che operasse una presunzione di conoscenza; (3) nullità per omesso accertamento dell'effettivo domicilio del destinatario, che avrebbe dovuto portare a ritenere valida la notifica interruttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i tre motivi. Ha osservato che la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sull'elezione di domicilio contrattuale, ma aveva correttamente applicato la presunzione di coincidenza tra luogo di ricezione della notifica e domicilio effettivo del destinatario, presunzione superata però dalla prova contraria offerta dall'opponente. In particolare, è stato valorizzato che la ditta individuale era stata cancellata dal registro imprese nel 1998 e che, al momento della lettera del 2000, la persona fisica risultava residente altrove; inoltre, la missiva di restituzione del plico non era stata specificamente contestata. La Corte ha qualificato questo accertamento come di merito e non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La consegna dell'atto al portiere può operare secondo la disciplina della notificazione, ma la presunzione di conoscenza/domicilio effettivo è superabile con prova contraria in fatto.

  • art. 141 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto il richiamo all'elezione di domicilio inconferente nel caso concreto e non decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione postale; la Corte non ha accolto la lettura proposta.

  • art. 43 c.c.

    Usato come riferimento al domicilio/residenza del destinatario ai fini della validità della notificazione e della prova contraria.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione della regola sull'onere della prova, ritenendo che il giudice di merito avesse solo valutato come raggiunta la prova contraria alla presunzione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omesso accertamento è stata ritenuta infondata; non vi è stata pronuncia oltre o fuori dai limiti della domanda, ma corretta valutazione della questione dedotta.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    È stata disattesa l'eccezione di difetto di autosufficienza perché il ricorso conteneva l'esposizione sommaria dei fatti di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la base formale dei primi due motivi, respinti perché attaccavano una corretta applicazione delle norme sulla notificazione e sull'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la base formale del terzo motivo, respinto perché la doglianza non evidenziava un vizio processuale reale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come unico possibile veicolo di censura dell'accertamento di fatto, non adeguatamente dedotto nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione, la consegna al portiere dello stabile può fondare una presunzione di conoscenza e di coincidenza tra luogo di ricezione e domicilio effettivo del destinatario, ma tale presunzione è superabile con prova contraria specifica offerta dalla controparte.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'indirizzo di ricezione non era più riferibile al destinatario al momento della notificazione, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi e termini di legge.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste se il giudice non inverta l'onere della prova, ma si limiti a ritenere raggiunta, sulla base delle prove acquisite, la prova contraria rispetto a una presunzione semplice.
  • Un richiamo al domicilio eletto ex art. 141 c.p.c. è inconferente quando la decisione di merito si fonda non su un domicilio contrattuale, ma sulla mancata dimostrazione della riferibilità attuale dell'indirizzo al destinatario e sulla successiva prova contraria.
  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito dei documenti e delle risultanze istruttorie sotto la veste di violazione di legge o nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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