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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15039/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del diritto a essere inquadrato in un livello superiore della classificazione contrattuale del personale ferroviario, sostenendo di aver svolto mansioni riconducibili prima al livello E, profilo tecnico-operativo, e poi, per effetto del nuovo CCNL, al livello C, profilo tecnico della manutenzione rotabili, con conseguente differenza retributiva. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo non provato che le mansioni effettivamente svolte presentassero gli elementi tipici del livello rivendicato, in particolare competenza professionale qualificata, autonomia, controllo e coordinamento di personale e piena responsabilità. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2103 c.c. e delle disposizioni dei CCNL di settore, assumendo che la Corte territoriale avesse errato nell’individuare gli elementi caratterizzanti il livello superiore e nel non valorizzare professionalità, complessità delle operazioni e autonomia operativa; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d’appello avesse trascurato parte delle risultanze istruttorie, pur dichiarando di averle considerate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato il criterio trifasico di inquadramento: accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali e raffronto tra esse. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva interpretato correttamente il testo del contratto collettivo e aveva motivatamente escluso che le attività svolte integrassero il livello superiore, evidenziando l’assenza di coordinamento o controllo di altri lavoratori, la presenza di una struttura gerarchica intermedia, e lo svolgimento di attività standardizzate e non discrezionali, svolte secondo metodi e procedure predefinite. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non denunciava l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo, ma tendeva a ottenere una diversa valutazione complessiva delle prove, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese di lite, oltre alla condanna al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    La norma sull’inquadramento e sulle mansioni è stata applicata nel senso che il riconoscimento del superiore livello richiede il raffronto tra mansioni effettivamente svolte e declaratorie contrattuali, secondo il criterio trifasico.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    L’omesso esame è denunciabile solo se riguarda uno specifico fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle risultanze istruttorie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta dopo proposta di definizione accelerata; la mancata adesione alla proposta e la conferma dell’esito ha rilevato ai fini della condanna aggravata.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito dell’istanza di decisione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata ritenendo integrati i presupposti in ragione della definizione conforme alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per chiarire che il "fatto" rilevante ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, è un fatto storico oggettivo, principale o secondario, e non una questione o singoli elementi istruttori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di inquadramento professionale del lavoratore subordinato il giudice deve applicare il criterio trifasico: accertare in fatto le mansioni concretamente svolte, individuare le declaratorie del contratto collettivo rilevanti e raffrontarle tra loro; non è necessario che la motivazione segua una sequenza rigidamente formalizzata, purché tutti e tre i passaggi siano effettivamente compiuti.
  • La corretta interpretazione della declaratoria contrattuale richiede di valorizzarne tutti gli elementi tipizzanti, non solo quelli relativi al coordinamento del personale, ma anche quelli inerenti competenza professionale, autonomia e discrezionalità operativa.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l’esame di uno specifico fatto storico decisivo, non quando si miri a ottenere una diversa lettura complessiva delle prove o delle risultanze istruttorie.
  • La valutazione delle prove, la scelta delle fonti ritenute più attendibili e la ricostruzione del fatto restano riservate al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento istruttorio né ogni deduzione difensiva.
  • Nel procedimento accelerato di definizione del ricorso, la conferma dell’esito prospettato nella proposta può legittimare la condanna per responsabilità aggravata e il raddoppio degli oneri economici processuali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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