Cassazione Civile, Ordinanza n. 19179/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto dell’opposizione allo stato passivo di un fallimento, in relazione alla domanda di ammissione, in prededuzione, di un credito professionale di euro 127.100 per prestazioni rese nella redazione della relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, l.fall. Il Tribunale aveva confermato il diniego di ammissione, valorizzando l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela. Avverso tale decreto il creditore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione degli artt. 160 e 161 l.fall.; omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 161, comma 3, e 180 l.fall.; violazione dell’art. 2236 c.c. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, munito di procura speciale anche per rinunciare agli atti, e il fallimento ha accettato la rinuncia, aderendo alla richiesta di estinzione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e della successiva accettazione da parte del fallimento resistente. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo di cassazione ex art. 391, comma 1, c.p.c., senza provvedere sulle spese, anche in ragione dell’espressa pattuizione delle parti di compensarle. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’estinzione del giudizio impedisce il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina la relazione di attestazione posta a fondamento del credito professionale insinuato al passivo
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del concordato e ai presupposti della vicenda professionale
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
norma posta a fondamento della declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile in caso di estinzione del giudizio di cassazione
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
richiamata a sostegno dell’esclusione del raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte resistente, comporta l’estinzione del processo di legittimità ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sul merito dei motivi di ricorso.
- L’accettazione della rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite, specie quando le parti abbiano espressamente convenuto la compensazione delle spese.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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