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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19179/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto dell’opposizione allo stato passivo di un fallimento, in relazione alla domanda di ammissione, in prededuzione, di un credito professionale di euro 127.100 per prestazioni rese nella redazione della relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, l.fall. Il Tribunale aveva confermato il diniego di ammissione, valorizzando l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela. Avverso tale decreto il creditore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione degli artt. 160 e 161 l.fall.; omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 161, comma 3, e 180 l.fall.; violazione dell’art. 2236 c.c. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, munito di procura speciale anche per rinunciare agli atti, e il fallimento ha accettato la rinuncia, aderendo alla richiesta di estinzione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e della successiva accettazione da parte del fallimento resistente. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo di cassazione ex art. 391, comma 1, c.p.c., senza provvedere sulle spese, anche in ragione dell’espressa pattuizione delle parti di compensarle. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’estinzione del giudizio impedisce il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte resistente, comporta l’estinzione del processo di legittimità ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sul merito dei motivi di ricorso.
  • L’accettazione della rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite, specie quando le parti abbiano espressamente convenuto la compensazione delle spese.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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