Sentenza n. 1780/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- di archiviazione della istanza del 31 gennaio 2023 di rinnovo del permesso di soggiorno (per motivi di studio) per manifesta carenza di interesse alla definizione della stessa, notificato il 6 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, motivato dalla mancata presentazione all’appuntamento fissato per il rinnovo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Ha sostenuto di non essere stato posto in condizione di giustificare la mancata presentazione all’appuntamento e ha prodotto documentazione diretta a dimostrare la volontà di proseguire gli studi, inclusi attestati relativi al superamento di esami universitari. In replica alle difese dell’Amministrazione, ha eccepito l’inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione e ha sostenuto che l’assenza di esami nell’anno 2023 non avrebbe comportato automaticamente il rigetto, poiché l’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999 consentirebbe il rinnovo anche in presenza di una sola verifica di profitto per gravi motivi di salute o di forza maggiore debitamente documentati.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo applicabile l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. Sebbene il preavviso di rigetto fosse stato omesso, il provvedimento non è annullabile perché, avuto riguardo alla natura vincolata della decisione, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. L’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999 richiede, per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio, il superamento di almeno una verifica di profitto nel primo anno e di almeno due verifiche negli anni successivi. Dalla certificazione universitaria prodotta dall’Amministrazione risultava che nel 2023 il ricorrente non aveva superato alcun esame, ma aveva soltanto partecipato a un’attività universitaria. La documentazione depositata dal ricorrente nel 2026 attestava il primo esame soltanto il 25 novembre 2024, quindi dopo l’adozione del provvedimento impugnato, e non dimostrava che all’Amministrazione fosse stato comunicato alcun impedimento derivante da salute o forza maggiore. Il giudice ha pertanto escluso che l’omissione del preavviso potesse condurre all’annullamento. Ha inoltre revocato l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002, e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
Il preavviso di rigetto era stato omesso, ma tale violazione non ha determinato l’annullamento del provvedimento perché ricorrevano i presupposti dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullabilità quando il provvedimento è vincolato e risulta palese che, anche nel rispetto della garanzia procedimentale, l’esito sarebbe stato identico.
art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio richiede il superamento di almeno una verifica di profitto nel primo anno e di almeno due verifiche negli anni successivi; il rinnovo in presenza di una sola verifica è possibile per gravi motivi di salute o forza maggiore debitamente documentati.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
La manifesta infondatezza della domanda giustifica la revoca dell’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sussistendo i presupposti previsti dalla norma, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
Massime di principio
- L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento quando l’Amministrazione esercita un potere vincolato e risulta palese che, anche a seguito della partecipazione procedimentale, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, l’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999 richiede il superamento di almeno una verifica di profitto nel primo anno e di almeno due verifiche negli anni successivi.
- La deroga che consente il rinnovo del permesso di soggiorno per studio anche in presenza di una sola verifica di profitto presuppone gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati e portati a conoscenza dell’Amministrazione.
- Gli esami universitari sostenuti dopo l’adozione del provvedimento impugnato non dimostrano, di per sé, l’illegittimità della decisione amministrativa valutata sulla base dei presupposti esistenti al momento della sua emanazione.
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