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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01140/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia origina da una locazione commerciale: la proprietaria dell'immobile concesse in locazione un bene a una società conduttrice, la quale prestò a garanzia dei canoni una polizza fideiussoria/emessa come garanzia a prima richiesta da una compagnia assicurativa poi divenuta ricorrente. A seguito dell'inadempimento del conduttore, la creditrice ottenne decreto ingiuntivo contro il garante per l'importo massimo coperto dalla polizza. Il garante propose opposizione deducendo, tra l'altro, il dolo nella formazione del consenso, la decadenza ex art. 1957 c.c. e la decadenza per omesso avviso di sinistro. I giudici di merito e poi la Corte di cassazione, con ordinanza n. 30980/2023, ritennero che il testo contrattuale integrasse un contratto autonomo di garanzia, valorizzando clausole di pagamento a prima richiesta e di inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto principale. Con il ricorso per revocazione la società garante ha dedotto errore percettivo ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Cassazione avrebbe erroneamente attribuito al contratto una clausola inesistente, poiché la clausola richiamata riguardava solo i rapporti interni tra debitore e garante e non il rapporto tra garante e creditore; in sostanza si è lamentato che la Corte avesse fondato la qualificazione del negozio su una disposizione letta in modo non corrispondente al testo effettivo. La resistente ha controricorso. La Corte ha però rilevato che la questione interpretativa delle clausole contrattuali era già stata oggetto di specifico scrutinio e di discussione nei precedenti gradi e nel giudizio di legittimità, sicché non si trattava di un fatto non controverso ma di una valutazione giuridico-interpretativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone un fatto non costituente punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciato; nel caso di specie, invece, il contenuto e l'interpretazione delle clausole del contratto di garanzia erano stati specificamente contestati e decisi. Di conseguenza, anche a voler ipotizzare un errore nella lettura del contratto, esso avrebbe investito un fatto controverso, non revocabile. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore percettivo; "il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"

    La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore riguarda un fatto materiale/non controverso; è esclusa quando l'asserito errore investe un punto che è stato oggetto di discussione e di pronuncia nel giudizio definito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di interpretazione contrattuale; la Corte non entra nel merito della corretta interpretazione perché la questione è preclusa in sede di revocazione.

  • art. 1957 c.c.

    Invocato nel giudizio principale quale eccezione di decadenza della garanzia; il suo esame non rileva ai fini della revocazione.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel giudizio principale per dedurre il dolo come vizio del consenso; non è oggetto della decisione sulla revocazione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio non può essere dedotto quando l'asserita svista riguarda il contenuto o l'interpretazione di un documento che è stato oggetto di specifico contraddittorio e di espressa decisione.
  • La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone che il fatto erroneamente percepito sia estraneo al thema decidendum; se il punto è stato controverso tra le parti, l'errore è, al più, di valutazione e non revocatorio.
  • Non è ammissibile utilizzare il rimedio revocatorio per rimettere in discussione la qualificazione giuridica di un contratto o la lettura delle sue clausole quando tali profili sono già stati scrutinati dal giudice di merito e dalla Cassazione.
  • La distinzione tra errore di percezione ed errore di valutazione è decisiva: solo il primo consente la revocazione, mentre il secondo resta coperto dal giudicato o dai limiti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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