Cassazione Civile, Ordinanza n. 15017/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un incarico affidato da un comune a una società per l'esecuzione di un servizio di accertamento e liquidazione dell'ICI relativa all'anno 1994, con compenso composto da una quota fissa per ogni pratica trattata e da una quota variabile pari al 30% della maggiore imposta accertata/riscosso. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto dal comune e condannato l'ente al pagamento del compenso, ma aveva ritenuto provato solo il numero di 670 pratiche, non l'intero numero fatturato, e non anche l'importo preteso per la maggiore imposta accertata. In appello, dopo una precedente pronuncia di cassazione che aveva annullato la decisione limitatamente alla quota fissa, la corte territoriale, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda per assenza di prova del credito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di artt. 2697, 2709, 2710, 2727, 2729 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che il comune avesse contestato solo il lavoro svolto e non il numero delle pratiche, che la fattura non fosse stata contestata tempestivamente e che la prova fosse stata già acquisita anche tramite consulenza tecnica d'ufficio; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la corte d'appello non avesse considerato l'esito della C.T.U., da cui risultava l'esecuzione dell'incarico in conformità all'offerta e con diligenza professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché le censure erano formulate in modo non pertinente rispetto ai parametri invocati: la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non era configurabile, poiché la corte d'appello aveva correttamente posto l'onere della prova del credito a carico della parte che lo vantava; la doglianza ex art. 116 c.p.c. tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre mancava la specifica indicazione degli atti e documenti richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché non denunciava un vero "fatto storico" decisivo omesso, ma mirava a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e della C.T.U., trasformando il vizio di motivazione in un riesame del merito. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il comune è rimasto intimato.
Norme richiamate
la violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; nel caso, l'onere di provare i fatti costitutivi del credito restava a carico del creditore che agiva per il compenso
richiamato dalla ricorrente, ma non specificamente sviluppato né ritenuto decisivo
richiamato dalla ricorrente, ma non specificamente sviluppato né ritenuto decisivo
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, senza una concreta censura coerente con il paradigma normativo
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, senza una concreta censura coerente con il paradigma normativo
la violazione è deducibile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a prove invece soggette a valutazione; non è deducibile per contestare la mera valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda e riprodurne il contenuto rilevante, altrimenti la doglianza è inammissibile
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni, questioni o elementi istruttori in quanto tali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato
indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
evocato nel definire i limiti del sindacato sulla motivazione, ammesso solo per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova; non basta contestare l'apprezzamento delle prove o l'esito della ricostruzione fattuale.
- La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, oppure abbia ignorato una prova legale; non consente di chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non ricade nel vizio l'omessa considerazione di argomentazioni difensive, di una consulenza tecnica o di singoli elementi probatori in sé considerati.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare in modo rigoroso l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando specificamente gli atti e i documenti su cui la censura si fonda e il loro contenuto rilevante, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Quando il creditore agisce per il pagamento di un compenso contrattuale, deve provare i fatti costitutivi del proprio credito, inclusi gli elementi da cui dipende il quantum, se questi sono contestati dalla controparte.
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