Cassazione Civile, Ordinanza n. 25674/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione proposta per ottenere l'abbattimento di un balcone realizzato trasformando una finestra, ritenuto in violazione delle distanze legali tra fabbricati e idoneo a creare un illegittimo diritto di veduta e oscuramento della camera sovrastante. In primo grado, all'esito di un precedente giudizio dichiarato inutiliter dato per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, il tribunale aveva accolto la domanda, ordinando l'arretramento del balcone e condannando anche al risarcimento del danno. La corte d'appello aveva confermato. In Cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 99, 100, 948, 949 e 2697 c.c. e delle regole sulla prova della proprietà nelle azioni reali, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto provata la proprietà dell'attore sulla base della sola intestazione catastale e di documenti non idonei, e che il bene indicato negli atti di provenienza non coincidesse con quello in causa. Con il secondo motivo contestavano la regolazione delle spese, assumendo che, cadendo il primo motivo, sarebbe venuta meno anche la loro condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nell'azione negatoria servitutis, la titolarità del fondo del soggetto che agisce costituisce requisito di legittimazione attiva e non oggetto della domanda: pertanto non è richiesta la prova rigorosa della proprietà propria dell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione del possesso o della titolarità in forza di un titolo valido, anche mediante elementi documentali e presuntivi. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della corte territoriale sulla base degli atti di provenienza, della corrispondenza tra le diverse indicazioni catastali e dell'accertamento tecnico. Ha inoltre respinto il secondo motivo osservando che la corte d'appello aveva applicato la regola della soccombenza, che non richiede specifica motivazione, e che il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio per cui non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di cassazione per la mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per censurare la pretesa carenza di legittimazione e di prova del diritto azionato; la Corte non ne ricava una violazione, chiarendo invece la distinzione tra legittimazione e titolarità sostanziale.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione; la Corte ribadisce che la verifica della legittimazione attiva va compiuta secondo la prospettazione dell'attore.
Richiamato solo come norma evocata dai ricorrenti; la Corte precisa che il caso non è di rivendica, ma di azione negatoria servitutis.
Norma di riferimento per qualificare la domanda come azione negatoria servitutis; in tale azione non è richiesta la prova rigorosa della proprietà come nella rivendica.
Richiamato dai ricorrenti sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ritiene sufficiente, per l'attore in negatoria servitutis, la dimostrazione con ogni mezzo della propria titolarità, mentre grava sul convenuto l'onere di provare il diritto che giustifica l'opera.
Usato per definire la legittimazione ad causam come riferita alla corrispondenza tra soggetti del processo e soggetti cui si riferisce la norma invocata, distinta dalla titolarità effettiva del rapporto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione negatoria servitutis la titolarità del fondo dell'attore è requisito di legittimazione attiva e non oggetto dell'accertamento principale; non è dunque necessaria la prova rigorosa richiesta per la rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva e con ogni mezzo, di un valido titolo di possesso o proprietà.
- La prova della proprietà o della titolarità del fondo, quando contestata in un'azione negatoria, può essere desunta dal giudice da una pluralità di elementi documentali e indiretti, inclusi gli atti di provenienza, le risultanze catastali e gli accertamenti tecnici, purché la ricostruzione sia coerente e motivata.
- In tema di legittimazione ad causam, il controllo riguarda la corrispondenza astratta tra il soggetto che agisce o resiste e il soggetto cui la norma sostanziale si riferisce; il difetto di legittimazione è questione processuale che la Corte di cassazione può verificare direttamente.
- In materia di spese processuali, l'applicazione del principio di soccombenza non richiede motivazione specifica, mentre la compensazione delle spese sì; il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa.
- La mera contestazione della provenienza catastale o della corrispondenza letterale tra descrizione storica e attuale del bene non è sufficiente a smentire la titolarità del fondo quando il giudice di merito abbia ricostruito, in modo complessivo, l'identità del bene attraverso i suoi dati identificativi e gli atti di trasferimento.
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