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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15400/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce dalla successione testamentaria di una madre deceduta nel 2013. Con testamento pubblico del 2009 la de cuius aveva attribuito al figlio la parte restante del proprio patrimonio, mentre alla figlia aveva lasciato la piena proprietà della quota indivisa di un immobile, con espressione qualificata nei giudizi di merito come legato in sostituzione di legittima. La figlia aveva rinunciato al legato e agito per la riduzione, sostenendo di essere legittimaria lesa e chiedendo la reintegra della sua quota di riserva. Il Tribunale aveva accolto la domanda, qualificando la disposizione come legato sostitutivo e disponendo la reintegra mediante attribuzione di beni caduti in successione. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo corretta l'interpretazione della scheda testamentaria e condividendo anche le valutazioni della CTU sul valore dell'asse e dei beni. In cassazione il soccombente articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 588, 1362, 1367 e 1369 c.c. per erronea interpretazione del testamento e qualificazione della disposizione a favore della figlia come legato anziché come istituzione di erede; 3) violazione degli artt. 649, 1362, 1367 e 1369 c.c. per l'errata qualificazione del legato come sostitutivo di legittima; 4) omesso esame dei vizi della CTU e violazione dell'art. 360 c.p.c., in relazione alle contestazioni sulle stime immobiliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte d'appello, pur resa per relationem, raggiungeva il minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 c.p.c. e dalla giurisprudenza sul vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano a sostituire all'apprezzamento di fatto del giudice di merito una diversa interpretazione del testamento, senza evidenziare reali errori ermeneutici; ha valorizzato il dato letterale della scheda, che usava per la figlia il verbo "lego" e per il figlio l'istituzione di erede universale, oltre agli ulteriori elementi logici esaminati dai giudici di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile anche in ragione della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. ed è stato comunque rilevato che la sentenza d'appello aveva effettivamente affrontato le critiche alla CTU. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se manca in modo assoluto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o è incomprensibile; non è sufficiente un semplice difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale; il ricorso non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 588 c.c.

    artt. 588, 1362, 1367 e 1369 c.c.

    Nell'interpretazione del testamento va accertata la volontà effettiva del testatore, distinguendo tra istituzione di erede e legato in base al tenore complessivo della scheda e alla chiamata all'universalità o a beni determinati.

  • art. 649 c.c.

    artt. 649, 1362, 1367 e 1369 c.c.

    Per configurare il legato in sostituzione di legittima occorre che dal testamento emerga in modo inequivoco la volontà di tacitare il legittimario con l'attribuzione del bene, senza necessità di formule sacramentali.

  • art. 1362 c.c.

    artt. 1362, 1367 e 1369 c.c.

    I criteri ermeneutici del contratto si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche alla materia testamentaria; conta il significato letterale coordinato con quello logico.

  • art. 1367 c.c.

    artt. 1362, 1367 e 1369 c.c.

    L'interpretazione deve privilegiare la soluzione che consenta la conservazione dell'atto testamentario, ove compatibile con il testo.

  • art. 1369 c.c.

    artt. 1362, 1367 e 1369 c.c.

    Le espressioni del testamento vanno lette nel contesto complessivo dell'atto, attribuendo rilievo alla diversa formulazione usata per i singoli beneficiari.

  • art. 348-ter c.p.c.

    art. 348 ter ultimo comma c.p.c.

    In presenza di doppia conforme non è deducibile in cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello confermi quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, prevedendo l'ulteriore contributo unificato in caso di esito negativo dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione è censurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è ammessa una mera doglianza di insufficienza o di diversa valutazione delle prove.
  • L'interpretazione del testamento richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve leggere insieme dato letterale e dato logico-complessivo dell'atto, applicando in via analogica i criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c.
  • L'assegnazione di beni determinati integra istituzione di erede solo se il testatore abbia inteso chiamare il beneficiario all'universalità o a una quota del patrimonio; altrimenti si tratta di legato.
  • Per qualificare una disposizione come legato in sostituzione di legittima non servono formule sacramentali, ma deve emergere in modo univoco la volontà di tacitare il legittimario con quell'attribuzione, precludendogli ulteriori pretese ereditarie.
  • Se il giudice d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, opera la doppia conforme e il vizio di omesso esame del fatto non può essere dedotto in cassazione nei limiti ordinari dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando il giudice di merito dà risposta alle contestazioni sulla consulenza tecnica d'ufficio con motivazione specifica e coerente, la censura di omesso esame è inammissibile se mira solo a ottenere una diversa stima o una rivalutazione del materiale tecnico.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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