Cassazione Civile, Ordinanza n. 06696/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società ricorrente, quale cessionaria del credito di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale, aveva chiesto al responsabile civile e alla compagnia assicuratrice RCA il rimborso del costo del noleggio di un veicolo sostitutivo per il fermo tecnico dell'auto danneggiata, oltre al ristoro delle spese per assistenza legale stragiudiziale. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda per difetto di prova; il tribunale, in appello, aveva invece accolto la domanda relativa al noleggio del mezzo sostitutivo, ma aveva confermato il rigetto del capo relativo alle spese stragiudiziali, ritenendole non provate nell'an debeatur e nel quantum. Con il ricorso per cassazione la società lamentava: 1) violazione di varie norme sostanziali e processuali per il mancato riconoscimento delle spese legali stragiudiziali e per l'asserita mancanza di motivazione; 2) violazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. per non avere il giudice d'appello riconosciuto gli interessi maggiorati dalla domanda giudiziale e per non essersi pronunciato sul punto; 3) violazione delle norme sulle spese di lite per la compensazione integrale delle spese di primo grado e la liquidazione minima di quelle d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione comprensibile sul difetto di prova delle spese stragiudiziali, il vizio di motivazione dedotto non è più sindacabile nei termini prospettati e, comunque, la censura non articolava correttamente la violazione di legge; inoltre ha ribadito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale è danno emergente soggetto a domanda, allegazione e prova e la relativa utilità va valutata ex ante dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. richiedono una domanda specifica e tempestiva, non risultando allegata una rituale domanda sin dal primo grado; inoltre la Corte ha affermato che tale disposizione non si applica alle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito o, più in generale, alle obbligazioni risarcitorie non pecuniarie, trattandosi di debiti di valore per i quali operano gli artt. 1223 e 1226 c.c. e gli interessi compensativi. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché il giudice d'appello, riformando solo parzialmente la decisione di primo grado, aveva correttamente rivalutato le spese di entrambi i gradi in base all'esito globale della lite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in relazione al rigetto della domanda di spese stragiudiziali.
richiamato per qualificare le spese stragiudiziali e il danno risarcibile; la Corte lo collega ai debiti di valore e alla liquidazione del danno.
richiamato nel primo motivo; la Corte ricorda che nei danni da fatto illecito opera il criterio del debito di valore.
richiamato nel primo motivo nel contesto del sinistro stradale.
richiamato in tema di spese di lite; la Corte ritiene corretta la regolazione delle spese operata dal giudice d'appello.
richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte lo ritiene applicato correttamente in relazione all'esito non integrale della vittoria dell'appellante.
richiamato per il vizio di motivazione; la Corte esclude la denunciata carenza motivazionale.
richiamato nel primo motivo con riferimento alla liquidazione dei compensi professionali.
richiamato nel primo motivo con riferimento alla liquidazione dei compensi professionali.
richiamato nel primo motivo con riferimento alla liquidazione dei compensi professionali.
la Corte ribadisce che gli interessi maggiorati richiedono una domanda specifica e non operano automaticamente; la norma è riferita alle obbligazioni pecuniarie liquide o agevolmente liquidabili, non ai debiti di valore da fatto illecito o da inadempimento di obbligazioni non pecuniarie.
richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione.
richiamato per dichiarare inammissibile il terzo motivo, poiché conforme a orientamento consolidato.
richiamato nell'istanza di rimessione alle Sezioni Unite, poi rigettata.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
richiamato in relazione alla decisione conforme alla proposta accelerata e alla conseguente applicazione dell'art. 96 c.p.c.
applicato per condannare la ricorrente a una somma ulteriore a favore del controricorrente in ragione della decisione conforme alla proposta accelerata.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, sebbene il testo sia tronco.
Massime di principio
- Le spese di assistenza stragiudiziale sono risarcibili come danno emergente solo se il danneggiato ne allega e prova l'utilità concreta, valutata ex ante in relazione all'esito ragionevolmente prevedibile della controversia; non sono automaticamente dovute per il solo fatto di essere state sostenute da un avvocato.
- La censura di violazione di legge non può risolversi in una generica richiesta di riesame del merito: il ricorrente deve indicare con precisione le norme violate e spiegare il contrasto tra la decisione impugnata e la loro corretta interpretazione.
- Il vizio di motivazione è oggi sindacabile nei limiti rigorosi consentiti dall'art. 360 c.p.c. come riformato; non è più deducibile, come in passato, una semplice insufficienza argomentativa.
- Gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. non conseguono automaticamente alla condanna al pagamento di una somma di denaro: occorre una domanda specifica e tempestiva e una statuizione espressa del giudice.
- L'art. 1284, comma 4, c.c. si colloca nell'area delle obbligazioni pecuniarie liquide o agevolmente liquidabili e non si applica alle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito o, più in generale, ai debiti di valore, per i quali operano i criteri di rivalutazione e interessi compensativi ex artt. 1223 e 1226 c.c.
- Quando il giudice d'appello riforma solo parzialmente la decisione di primo grado, deve regolare nuovamente le spese di entrambi i gradi valutando l'esito globale della lite; la compensazione è giustificabile se l'appellante non risulta integralmente vittorioso.
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